Estinzione anticipata credito consumo rimborso costi non maturati (Cass. civ. Sez. I n. 14836 del 28.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata del contratto di credito al consumo, il consumatore ha diritto ad un’equa riduzione del costo complessivo del credito, che ricomprende tutti i costi del finanziamento, compresi gli interessi e le altre spese dovute per la vita residua del rapporto. L’art. 125 del TUB, nel testo antecedente alle modifiche del d.lgs. n. 141 del 2010, va applicato anche in assenza della delibera attuativa del CICR, dovendo il giudice interpretare la normativa interna in conformità al diritto eurounitario. La distinzione tra costi up front e costi recurring non giustifica la sottrazione dei primi al rimborso, perché finirebbe per sminuire l’effettività della tutela del consumatore. È quindi nulla, ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. n. 206/2005, la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata.

Il Fatto

Un consumatore convenne in giudizio, davanti al Giudice di Pace, la banca cessionaria di un contratto di mutuo al consumo stipulato nel 2003, chiedendo la restituzione di commissioni bancarie e costi di intermediazione che assumeva non maturati a seguito dell’estinzione anticipata del finanziamento. Il Giudice di Pace accolse la domanda e condannò la banca al pagamento della somma richiesta, oltre interessi.

La banca propose appello e il Tribunale lo accolse integralmente, riformando la decisione di primo grado e rigettando la domanda, con compensazione delle spese di entrambi i gradi. Il Tribunale qualificò le voci chieste in restituzione come costi up front, riferiti al solo momento genetico del rapporto e non riducibili per effetto dell’estinzione anticipata. Il consumatore ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si lamentava l’omessa pronuncia sull’eccezione di improcedibilità dell’appello per difetto di procura, è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che nella sentenza impugnata non vi è traccia della questione, sicché, in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente avrebbe dovuto allegare l’avvenuta deduzione in appello e indicare lo specifico atto in cui vi aveva provveduto.

Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato. La Corte richiama la propria recente Cass. n. 25977 del 2023, resa in fattispecie analoga, che ha enunciato i principi secondo cui l’art. 125 del TUB, nel testo anteriore al 2010, prevede il diritto del consumatore ad un’equa riduzione del costo complessivo del credito e, in assenza della norma integrativa del CICR, al rimborso di tutti i costi del credito, compresi interessi e altre spese.

Il Collegio osserva che il diritto alla riduzione del costo totale del credito discende dalla normativa interna e dalle direttive europee. L’art. 8 della direttiva 87/102/CEE riconosceva al consumatore la facoltà di adempimento anticipato con diritto ad un’equa riduzione del costo complessivo; la direttiva 90/88/CEE ha introdotto il concetto di costo totale del credito, comprensivo di tutti i costi. Tali direttive sono state recepite dall’art. 18 della legge n. 142 del 1992.

La Corte valorizza la sentenza Lexitor della Corte di Giustizia dell’11 marzo 2019, secondo cui l’effettività del diritto alla riduzione sarebbe sminuita ove la stessa si limitasse ai soli costi presentati dal concedente come dipendenti dalla durata del contratto, essendo costi e ripartizione determinati unilateralmente dalla banca. Tale interpretazione è estensibile alla direttiva 87/102/CEE e, soprattutto, alla direttiva 90/88/CE.

La Corte richiama altresì la Corte cost. n. 263 del 2022, che ha ricostruito la normativa interna ed eurounitaria sul credito al consumo, ribadendo l’illegittimità di disposizioni che limitino ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione, per violazione degli artt. 11 e 117, comma 1, della Costituzione. Il Tribunale, distinguendo tra spese up front e recurring per negare il rimborso delle prime, non si è uniformato a tali principi. Il ricorso è quindi accolto sul secondo motivo, la sentenza cassata con rinvio al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *