Rito del lavoro escluso dall’onere del rimedio acceleratorio ex legge Pinto (Cass. civ. Sez. II n. 2504 del 26.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Non rientrano nel perimetro di applicazione dell’art. 1-ter, comma 1, legge n. 89/2001, come modificato dalla legge n. 134/2012, i processi che si svolgono con il rito del lavoro. In tali giudizi, per effetto della modifica dell’art. 429, comma 1, cod. proc. civ., il giudice decide la causa all’udienza di discussione con lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto, secondo lo schema dell’art. 281-sexies cod. proc. civ.: ne deriva che non è esigibile il rimedio preventivo e non è applicabile la sanzione processuale dell’art. 5-quater legge n. 89/2001. L’interpretazione è imposta, nei limiti del testo, dal canone di conformità alla CEDU.
Il Fatto
Il ricorrente, convenuto in un giudizio per il rilascio di un bene asseritamente concesso in comodato, aveva chiesto l’indennizzo per irragionevole durata del processo, svoltosi in unico grado davanti al Tribunale di Messina e conclusosi con sentenza di rigetto.
Il Consigliere delegato aveva respinto l’istanza, rilevando l’inammissibilità per mancato esperimento dei rimedi preventivi e applicando la sanzione processuale. La Corte d’appello di Messina, con decreto, rigettò l’opposizione, assorbendo il motivo sull’erronea applicazione del termine di sei anni a un procedimento di un solo grado. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione; il Ministero della Giustizia ha resistito con ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via preliminare il ricorso incidentale del Ministero, con cui si eccepisce la tardività del ricorso introduttivo depositato oltre il termine semestrale decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia che aveva definito il giudizio presupposto. La questione è ritenuta proponibile pur se nuova in sede di legittimità, perché la decadenza è rilevabile d’ufficio: la posizione del soggetto passivo del diritto all’equa riparazione non è disponibile, essendo l’amministrazione vincolata alle norme di contabilità pubblica e ai vincoli di bilancio richiamati dall’art. 7 legge n. 89/2001.
Nel merito, tuttavia, la censura è infondata. La sentenza che aveva definito il giudizio presupposto è divenuta cosa giudicata in virtù dell’art. 327 cod. proc. civ. solo dopo il decorso del termine lungo, poiché le controversie in tema di locazione e comodato non rientrano tra quelle soggette a sospensione dei termini feriali ai sensi dell’art. 92 dell’Ordinamento giudiziario, richiamato dall’art. 3 legge n. 742/1969. Il ricorso per equo indennizzo risulta pertanto tempestivo, tenuto conto della sospensione dei termini per l’emergenza epidemiologica.
Passando al ricorso principale, la Corte ne afferma la fondatezza. L’art. 1-ter, comma 1, legge n. 89/2001 va interpretato, anche in ossequio al canone di conformità alla CEDU, nel senso che il perimetro della norma non comprende i processi che si svolgono con il rito del lavoro: dopo la modifica dell’art. 429, comma 1, cod. proc. civ., il giudice decide la causa all’udienza di discussione con lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione, in analogia con lo schema dell’art. 281-sexies cod. proc. civ..
Ne consegue l’esclusione dell’onere di esperire il rimedio preventivo e della sanzione processuale dell’art. 5-quater legge n. 89/2001. Il decreto impugnato è quindi cassato, con rinvio alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione perché riesamini l’opposizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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