Rigetto di motivi connessi e inammissibilità delle censure residue (Cass. civ. Sez. II n. 14833 del 28.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità, ove la sentenza impugnata sia sorretta da una pluralità di ragioni distinte e autonome, ciascuna giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione, il rigetto del motivo che investe una di esse rende inammissibili, per difetto di interesse, le censure relative alle altre, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata. Il motivo con cui si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve specificamente indicare il “fatto” controverso o decisivo, dovendosi intendere per fatto non una questione o un punto della sentenza, ma un fatto principale o secondario, purché controverso e decisivo. La domanda nuova proposta per la prima volta in appello è inammissibile ex art. 345 cod. proc. civ., e tale qualificazione presuppone che la pretesa non sia stata formulata nel giudizio di primo grado.

Il Fatto

Il ricorrente, acquirente di un superattico e dei limitrofi lastrici solari in un complesso condominiale, conveniva dinanzi al Tribunale il proprietario dell’appartamento sottostante per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivati dall’azione cautelare proposta da quest’ultimo davanti al TAR, poi rigettata nel merito. Il convenuto resisteva e proponeva domanda riconvenzionale di accertamento della natura condominiale della porzione di copertura e del vano sottotetto interessati dai lavori, con condanna alla rimessione in pristino.

Il Tribunale rigettava la domanda attorea e accoglieva in parte quella riconvenzionale, dichiarando condominiale la porzione di fabbricato e ordinando il ripristino dello stato dei luoghi. La Corte d’Appello confermava la decisione, ritenendo inammissibile, perché nuova, la domanda di accertamento dell’acquisto a non domino per titolo trascritto per primo, ed escludendo la responsabilità della società alienante in ragione di una transazione intervenuta tra le parti.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi tre motivi, tutti incentrati sulla qualificazione come nuova della domanda di accertamento della proprietà. Il giudice del gravame aveva escluso che la pretesa fosse stata introdotta in primo grado, rilevando che l’attore, a fronte della domanda riconvenzionale del condomino, non aveva formulato alcuna richiesta di accertamento della proprietà, il che avrebbe imposto la partecipazione al giudizio degli altri condomini in qualità di litisconsorti necessari.

La Corte verifica gli atti richiamati dal ricorrente e conferma la lettura della Corte territoriale: né l’atto di chiamata in causa del terzo né la comparsa conclusionale contengono una domanda di accertamento dell’acquisto a non domino. Su questo punto richiama il principio delle Sezioni Unite n. 25454 del 2013, secondo cui, qualora un condomino agisca per l’accertamento della natura condominiale di un bene, non occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri condomini se il convenuto ne eccepisce la proprietà esclusiva senza formulare un’apposita domanda riconvenzionale.

Il rigetto del secondo e del terzo motivo rende inammissibile il primo, perché la sentenza è sorretta da autonome rationes decidendi: il difetto di interesse sopravvenuto preclude ogni rilievo alla censura, non potendo comunque la pronuncia essere cassata. Nel merito, la Corte esclude la configurabilità della violazione dell’art. 1153 cod. civ., riferendosi la norma ai beni mobili, e osserva che l’art. 1479 cod. civ. opera nel solo rapporto tra venditore e acquirente.

Il quarto e il quinto motivo sono parimenti inammissibili. La censura sulla mancata applicazione dell’art. 2058, secondo comma, cod. civ. non è riconducibile ad alcun vizio denunciabile ex art. 360 cod. proc. civ., e la doglianza sulla motivazione non rispetta l’onere di specificità imposto dalla riforma: il motivo deve indicare un fatto vero e proprio, principale o secondario, controverso e decisivo. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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