Estinzione anticipata credito consumo rimborso costi non maturati (Cass. civ. Sez. I n. 16550 del 13.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito, che comprende tutti i costi sostenuti, senza che possa operarsi la distinzione tra costi up front e costi recurring. L’art. 125 del TUB, ratione temporis applicabile, e la direttiva 2008/48/CE come interpretata dalla Corte di Giustizia impongono una tutela piena del consumatore. La clausola contrattuale che nega il rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata è nulla ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. n. 206/2005. La legittimazione passiva alla restituzione spetta al finanziatore, non alla mandataria.
Il Fatto
Il consumatore stipula un contratto di finanziamento di durata decennale con rimborso a rate mensili. Interessi e spese vengono trattenuti in unica soluzione all’erogazione. Il prestito è estinto anticipatamente dopo il pagamento di parte delle rate. Il consumatore chiede il rimborso delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati.
Il Giudice di Pace rigetta le domande per intervenuta prescrizione. Il Tribunale di Torino, in appello, accerta l’inconfigurabilità della prescrizione e riconosce solo in parte il rimborso, distinguendo tra costi up front e costi recurring. Il consumatore ricorre per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente il primo e il secondo motivo, logicamente connessi. Il primo motivo contesta la ritenuta irrilevanza del superamento del tasso soglia in relazione al TEG calcolato sull’estinzione anticipata. La Corte respinge la censura: la valutazione dell’usura va condotta ex ante, al momento genetico del contratto, poiché l’estinzione anticipata è un evento eventuale e rimesso alla volontà del mutuatario.
La Corte rileva inoltre che la clausola contrattuale che precludeva il rimborso delle commissioni era già stata dichiarata palesemente inefficace dal tribunale per contrasto con l’art. 125 TUB, con conseguente venir meno dell’effetto pregiudizievole ipotizzato dal ricorrente.
Il secondo motivo è invece fondato. La Corte, richiamando Cass. n. 14836 del 2024 e Cass. n. 25977 del 2023, afferma che il diritto alla riduzione del costo totale del credito è previsto dalla normativa interna e dalle direttive europee. La sentenza Lexitor della Corte di Giustizia ha chiarito che tale diritto comprende tutti i costi, compresi quelli non dipendenti dalla durata del contratto.
La Corte sottolinea che anche in assenza di una norma attuativa del CICR, il consumatore non può essere privato del diritto al rimborso dei costi. Il giudice di merito è tenuto a interpretare la normativa interna in modo conforme al diritto europeo. Una clausola che escluda il rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata è nulla per significativo squilibrio ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. n. 206/2005.
La Corte richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 263 del 2022, che ha ricostruito la normativa interna ed eurounitaria sul credito al consumo. Il terzo motivo, relativo alla responsabilità solidale della mandataria, è inammissibile per novità della questione. La Corte accoglie quindi il ricorso limitatamente al secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Torino in persona di diverso magistrato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.