Rinuncia agli atti e accettazione della controparte nel giudizio contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 361 del 01.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile la rinuncia agli atti del giudizio non costituisce diritto potestativo del rinunciante, ma un negozio processuale con effetti estintivi che si perfeziona solo con l’accettazione della controparte costituita. L’art. 306 c.p.c., richiamato dal codice di giustizia contabile, va interpretato nel senso che l’accettazione deve provenire dalle parti interessate alla prosecuzione del giudizio, poiché queste possono ricavare dall’accoglimento delle proprie richieste un’utilità maggiore rispetto alla semplice chiusura del processo. Ne consegue che la rinuncia produce l’estinzione solo previa verifica dello status di parte dei convenuti e della loro adesione, prestata nelle debite forme, senza riserve o condizioni. Il giudice contabile dichiara pertanto l’estinzione e provvede sulle spese secondo l’accordo manifestato dalle parti.

Il Fatto

La società ricorrente, già parte di un giudizio instaurato davanti al giudice ordinario, propone ricorso in riassunzione davanti alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti ai sensi dell’art. 17 C.G.C. Chiede l’accertamento dell’inadempimento del concessionario della riscossione e la condanna al pagamento della somma iscritta a ruolo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, nonché del danno da immagine.

La questione giunge in sede contabile dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, pronunciata in applicazione di un’ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. La Procura regionale conclude per l’ammissibilità della domanda nei limiti dell’accertamento della dispersione delle ragioni creditorie. La difesa dell’Agenzia resistente eccepisce l’inammissibilità e, in subordine, l’infondatezza della pretesa. Nel corso del giudizio la ricorrente dichiara la sopravvenuta mancanza di interesse e rinuncia agli atti, chiedendo l’estinzione del processo.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce in via preliminare l’ambito della propria giurisdizione. La fattispecie rientra nella previsione dell’art. 172, lett. d), C.G.C., con conseguente sussistenza sia della giurisdizione contabile sia della legittimazione ad agire della società ricorrente. Sul punto il Collegio richiama la propria giurisprudenza formatasi su fattispecie identiche.

Il thema decidendum si sposta quindi sull’istanza di estinzione. La ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare agli atti ai sensi dell’art. 306 c.p.c. La Corte ricorda che la rinuncia può essere proposta in ogni stato e grado del processo, ma produce effetti solo dopo l’accettazione della controparte.

L’accettazione deve avvenire nelle debite forme: non può contenere riserve o condizioni e deve essere effettuata dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all’udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti. La Corte sottolinea che la rinuncia non è un diritto potestativo, idoneo a produrre l’effetto estintivo al solo manifestarsi della volontà del titolare. Occorre invece una scelta condivisa, un vero e proprio negozio processuale con effetti estintivi.

La Sezione affronta poi il profilo dell’individuazione dei soggetti legittimati ad accettare. Pur non specificando l’art. 306 c.p.c. che l’accettazione debba provenire dalle parti costituite, la norma va interpretata nel senso di ritenere necessaria l’adesione di chi abbia interesse alla prosecuzione. Presupposto applicativo è la previa verifica dello status di parte dei convenuti in giudizio.

Tale interpretazione trova fondamento nella considerazione che l’accoglimento delle richieste di chi resiste potrebbe procurare un’utilità maggiore rispetto alla semplice chiusura del processo. Nel caso concreto, constatata la dichiarazione di rinuncia della ricorrente e l’accettazione della controparte, il giudizio va dichiarato estinto. Le spese di giudizio sono compensate, in ragione dell’accordo manifestato dalle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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