Gestione economale anticipazione autorizzata non viola copertura ma supera tetto regolamentare (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 217 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La gestione economale, ai sensi degli artt. 153, comma 7, e 233 Tuel, consiste nella movimentazione della cassa per spese d’ufficio di non rilevante ammontare, tramite un fondo separato alimentato da poste in partita di giro. L’operatività in anticipazione dell’economo, prima della materiale riscossione dei fondi, non viola il principio di copertura purché sia previamente autorizzata dalla determina di impegno del responsabile dei servizi finanziari, che legittima l’alimentazione della cassa economale e la successiva regolarizzazione. In difetto dell’impegno ai sensi dell’art. 191, comma 2, Tuel, l’obbligazione di spesa sorge direttamente in capo all’economo, che risponde ai sensi dell’art. 191, comma 4, Tuel. Il regolamento comunale che consenta l’operatività in anticipazione senza previa copertura è legittimo solo se coordinato con la determina di impegno. La variazione adottata dal consiglio comunale dopo l’effettuazione della spesa per sanare il superamento del tetto regolamentare è illegittima, perché viola i termini dell’art. 175 Tuel, e va disapplicata ai sensi dell’art. 5 della l. n. 2248/1865, all. E.
Il Fatto
Il giudizio concerneva i conti giudiziali ed economali presentati dall’agente contabile del Comune per due esercizi finanziari. La relazione del magistrato istruttore evidenziava tre profili di irregolarità: la non conformità del regolamento comunale alla legge, per aver consentito all’economo di effettuare spese senza previo incasso dei fondi; l’illegittimità della gestione economale in anticipazione, senza copertura; lo sforamento delle autorizzazioni per € 296,26, mediante una delibera consiliare adottata successivamente all’effettuazione delle spese.
L’economo contestava le contestazioni, ritenendo legittima l’anticipazione in ragione della celerità della spesa economale, e qualificava la delibera successiva come mera regolarizzazione formale. La Procura regionale chiedeva la declaratoria di irregolarità del conto e l’applicazione delle misure correttive.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente ricostruito la disciplina della gestione economale, rilevando che essa si fonda sul combinato disposto degli artt. 153, comma 7, e 233 Tuel, e del d.lgs. n. 118/2011, All. 4/2, §§ 6.4, 7.1 e 7.2, che prescrivono il contenuto minimo del regolamento e il pareggio automatico delle poste in partita di giro sui Titoli IX e VII del bilancio. Ha quindi escluso che la disciplina primaria sia incompatibile con l’anticipazione di somme da parte dell’economo, purché la spesa sia previamente coperta dalla determina di impegno del responsabile dei servizi finanziari.
Il maneggio del denaro, infatti, non richiede una disponibilità fisica ma giuridica dei fondi in cassa, ottenibile attraverso movimenti scritturali in partita di giro. L’impegno sul Titolo I legittima l’alimentazione della cassa economale e la successiva regolarizzazione, senza violare il precetto di copertura di cui all’art. 162 Tuel, poiché la spesa risulta coperta per competenza dalle previsioni regolamentari e dalle autorizzazioni di bilancio. In mancanza dell’impegno, l’obbligazione sorge direttamente in capo all’economo ai sensi dell’art. 191, comma 4, Tuel.
Quanto alla gestione concreta, la verifica dei documenti e dei dati SIOPE ha dimostrato che l’economo aveva operato in partita di giro, anticipando e poi rimborsandosi sulla base di una previa determina del responsabile finanziario: per tale profilo la gestione è risultata regolare. Diversamente, la Corte ha accertato l’illegittimità della delibera consiliare che, a fine esercizio, aveva autorizzato un’integrazione straordinaria del fondo di cassa per € 355,00, qualificandola come una tardiva variazione di bilancio, adottata in violazione dell’art. 175 Tuel e del tetto regolamentare di cui al § 6.4 dell’All. 4/2 del d.lgs. n. 118/2011.
La delibera, formalmente riferita alle partite di giro, aveva in realtà consentito uno sforamento di competenza, determinando una gestione complessiva di € 6.296,26 a fronte del limite di € 6.000,00. La Sezione ha pertanto dichiarato la gestione irregolare per l’importo di € 296,26, disapplicando la delibera ai sensi dell’art. 5 della l. n. 2248/1865, all. E, e ha condannato l’economo alla restituzione della somma, qualificata come debito fuori bilancio riconoscibile ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e), Tuel.
La Corte ha infine precisato che il riconoscimento del debito da parte del Comune costituirebbe titolo di sanatoria, con conseguente venir meno dell’obbligo restitutorio; fino ad allora, l’economo resta obbligato alla restituzione, senza possibilità di avvalersi dell’azione di arricchimento ingiustificato. Le spese di lite sono state compensate per la complessità delle questioni.
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Nota della Redazione
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