Inammissibile il ricorso per interpretazione che mira a modificare il titolo (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 34 del 25.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di interpretazione del titolo giudiziale, disciplinato dall’art. 211 del codice della giustizia contabile, è ammissibile solo in presenza di una effettiva questione di interpretazione della decisione contabile, funzionale e strumentale alla sua esecuzione. La relativa domanda non può ampliare o modificare le statuizioni contenute nel titolo, ma solo chiarirne i contenuti precettivi quali emergono dal complesso motivazione-dispositivo. È pertanto inammissibile il ricorso che, dietro la prospettazione di un dubbio ermeneutico, miri a rimettere in discussione l’accertamento già compiuto da altro giudice sulla effettività del recupero del credito erariale, o che sollevi questioni già risolte in un diverso plesso giudiziario.

Il Fatto

Un dirigente generale, già condannato dalla Sezione giurisdizionale regionale al risarcimento del danno erariale per l’illegittima integrazione di finanziamenti a un ente di formazione professionale, ha proposto ricorso per l’interpretazione del titolo giudiziale ai sensi dell’art. 211 c.g.c. Innanzitutto, la sua impugnazione avverso la sentenza di condanna era stata dichiarata inammissibile perché intempestiva.

Il ricorrente ha chiesto alla Sezione di appello di chiarire il dictum della sentenza contabile nella parte in cui rinvia, in sede esecutiva, alla considerazione delle somme già recuperate e di quelle recuperabili. Egli sostiene che l’Amministrazione regionale avrebbe ormai recuperato gran parte del danno mediante compensazioni con crediti dell’ente di formazione, con conseguente azzeramento, o riduzione proporzionale, del credito residuo a suo carico, oltre alla rideterminazione degli oneri accessori.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta in via prioritaria l’ammissibilità, delimitando il perimetro del giudizio di interpretazione. L’istituto, previsto unicamente per i giudizi contabili, presenta caratteri peculiari, non trovando omologhi nel codice di procedura civile né nel processo amministrativo, ed è funzionalmente e strutturalmente connesso all’esecuzione della decisione.

Il presupposto necessario e sufficiente è la pendenza di una questione di interpretazione. Questa non solo condiziona l’introduzione del giudizio, ma subordina l’attività ermeneutica della Corte al solo chiarimento della statuizione, presupponendo la sua non univocità. Il giudizio non può integrare o modificare in executivis il titolo, ma soltanto chiarirne i contenuti precettivi come emergono dal complesso motivazione-dispositivo, in rapporto di complementarità e strumentalità necessaria con l’esecuzione (richiamate Sez. II app. n. 383/2022, Sez. I app. n. 177/2021, Sez. III app. n. 74/2021 e n. 496/2017).

Applicando tali principi, il Collegio rileva che il quesito proposto circa l’estinzione dell’obbligazione risarcitoria per effetto della asserita compensazione ha già trovato soluzione con la sentenza n. 2034/2022 della Corte di appello di Palermo, che ha escluso l’esistenza di un effettivo e definitivo recupero del credito nei confronti dell’ente di formazione. L’esperimento del giudizio di interpretazione davanti alla Corte dei conti si atteggia quindi come tentativo di modificare surrettiziamente le statuizioni del giudice civile, sia pure sotto il profilo del quantum debeatur.

In secondo luogo, nella statuizione richiamata non si ravvisa alcuna ambiguità o contraddizione idonea a generare incertezze nella fase di recupero. Il ricorso si colloca dunque al di fuori del perimetro del giudizio di interpretazione, per come chiarito dalla giurisprudenza contabile più recente e dai risalenti approdi esegetici (Sezioni riunite n. 19/A/1995, Sez. II app. n. 259/2011, Sez. Sicilia app. n. 231/2013). Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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