Responsabilità erariale del dirigente scolastico e potere riduttivo (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 91 del 17.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il dirigente scolastico di livello apicale risponde a titolo di colpa grave per le spese di progetto rendicontate in violazione delle prescrizioni dell’avviso pubblico e della convenzione, dovendo rettamente interpretare e applicare la disciplina che regola lo svolgimento del progetto. La richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di attività retribuite deve essere presentata per iscritto e preventivamente all’amministrazione di appartenenza ai sensi del d.lgs. n. 165/2001; l’autorizzazione tardiva non ha efficacia sanante né retroattiva. Il potere riduttivo dell’addebito postula particolari circostanze di fatto e non può essere esercitato quando la condotta sia contra legem. La carenza documentale emendabile in sede amministrativa, in ossequio ai principi di buona amministrazione e correttezza di cui alla legge n. 241/1990, non integra responsabilità amministrativa. La prassi amministrativa non costituisce fonte del diritto ed è inidonea ad apportare innovazioni in contrasto con la norma.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio il dirigente scolastico di un istituto comprensivo per il risarcimento del danno erariale derivante da spese sostenute per la realizzazione di un progetto finanziato dalla Regione Puglia. In sede di rendicontazione la Regione aveva dichiarato non ammissibili alcune voci di costo con atto dirigenziale n. 1136 del 24.06.2020, richiedendone la restituzione.

La segnalazione di danno era stata trasmessa alla Procura contabile nel marzo 2023. Il successore del convenuto, dopo le controdeduzioni non condivise dall’ente finanziatore, aveva versato quanto richiesto. La Procura ha quindi contestato al convenuto, in quiescenza, una condotta gravemente colposa per non aver rispettato le condizioni del progetto.

La Motivazione della Corte

Il convenuto ha eccepito in via preliminare che la responsabilità sarebbe ascrivibile esclusivamente al dirigente succeduto, il quale avrebbe omesso di impugnare l’atto regionale pur avendolo condiviso. La Corte ritiene l’eccezione infondata: le conclusioni della Regione non apparivano prima facie pretestuose o manifestamente ingiustificate, e il ricorso avrebbe potuto determinare ulteriori conseguenze a carico dell’istituzione scolastica.

Quanto alla voce relativa all’attività di coordinamento e direzione, il Collegio esclude che il richiamo alla circolare ministeriale possa assumere rilievo. Occorreva assumere a riferimento l’avviso pubblico, quale lex specialis del procedimento, e la convenzione sottoscritta dal convenuto, che fissavano chiaramente il limite massimo ammissibile per l’intero progetto.

In ordine al compenso per la partecipazione al comitato tecnico, non ammesso perché le ore non erano state autorizzate preventivamente, la Corte ribadisce il principio generale in materia di autorizzazioni: la richiesta deve essere presentata per iscritto e prima dello svolgimento. L’autorizzazione tardiva non ha efficacia sanante né retroattiva. La prassi non è fonte del diritto e non può affievolire la qualificazione gravemente colposa della condotta contra legem, dovendo il dirigente disapplicare l’operato illegittimo. Per tale voce il Collegio non esercita il potere riduttivo, che resta confinato nella misura contestata.

Diversamente, sulla spesa per l’esperta esterna il Collegio ritiene non fondata la contestazione. La disciplina prescriveva la registrazione delle singole persone, ma la carenza documentale era stata integrata in sede amministrativa con tutti i crismi richiesti. In applicazione dei principi di buona amministrazione e correttezza codificati nella legge n. 241/1990, la possibilità di emendare le anomalie procedimentali esclude la responsabilità: il convenuto va assolto sul punto.

Il danno patrimoniale è quindi quantificato in complessivi euro 658,68, con condanna al pagamento oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, e compensazione delle spese di lite. La domanda è accolta parzialmente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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