Inammissibile ricorso che ripropone doglianze di merito senza confronto con motivazione (Cass. civ. Sez. I n. 14703 del 27.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, lungi dal confrontarsi con le ragioni della sentenza impugnata, si limiti a riproporre le tesi difensive già svolte nei gradi di merito e motivatamente disattese, realizzando una mera contrapposizione della propria valutazione a quella del giudice. In tal caso difetta il requisito della specificità dei motivi richiesto dall’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., con proposizione di un “non motivo”. Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non integra alcun vizio denunciabile in sede di legittimità, non essendo inquadrabile né nell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., né nel precedente n. 4. La revisione degli accertamenti di fatto e la ricostruzione della fattispecie operati dal giudice del merito sono precluse davanti alla Corte.
Il Fatto
Con sentenza dell’8.7.2014 il Tribunale di Pescara dichiarava il fallimento di una società in house in liquidazione, su ricorso della medesima società e a seguito di delibera degli enti soci. L’amministratore unico pro tempore proponeva reclamo, che la Corte d’Appello di L’Aquila accoglieva nel 2015, dichiarando la non assoggettabilità a fallimento della società in quanto organismo in house.
La Cassazione, con sentenza n. 5346/2019, affermava la fallibilità della società e cassava la decisione territoriale. Riassunto il giudizio dalla curatela, la Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza n. 629/2021, rigettava il reclamo e condannava il reclamante alle spese. Avverso tale pronuncia il ricorrente proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 5 e 14 l.fall., per essersi la corte territoriale avvalsa della lista dei creditori e dello stato estimativo benché redatti da chi aveva richiesto l’auto-fallimento, e per l’asserita inattendibilità del quadro probatorio. La Corte lo respinge: il mezzo si risolve nella sollecitazione a delibare ex novo doglianze di merito, per giunta formulate in termini ipotetico-interrogativi e perciò non rigorosamente specifici, già addotte nelle pregresse fasi. Soccorre l’insegnamento secondo cui i motivi devono connotarsi, a pena di inammissibilità, del requisito della specificità e la parte non può limitarsi a riproporre le tesi disattese in appello.
Il secondo motivo denunciava la nullità della sentenza per violazione degli artt. 24 e 111, primo comma, Cost. e dell’art. 112 cod. proc. civ., assumendo che la premessa della decisione fosse stata immessa nel giudizio di secondo grado dal collegio senza essere devoluta dalla curatela. La Corte rigetta: il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, nei procedimenti soggetti alla riforma di cui al d.lgs. 12.9.2007, n. 169, è caratterizzato da un effetto devolutivo pieno, con inapplicabilità dei limiti degli artt. 342 e 345 cod. proc. civ.; il devoluto resta però definito dal reclamo. Nel caso di specie la questione dell’insolvenza era stata prospettata sin dal ricorso ex art. 14 l.fall. e poi devoluta in appello.
Il terzo motivo censurava la violazione dell’art. 5 l.fall. e degli artt. 1344, 2487 e 2489 cod. civ., per essersi il riscontro dell’insolvenza arrestato a una data di pochi mesi successiva alla messa in liquidazione, senza valutazione “in divenire”. La doglianza, formulata in termini ipotetici, ripropone una censura già delibata dalla corte aquilana e si risolve in censura di merito concernente il concreto riscontro dell’insolvenza.
Il quarto motivo deduceva la nullità per omessa pronuncia su talune eccezioni. La Corte ribadisce che per integrare il vizio non basta la mancanza di un’espressa statuizione, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento indispensabile alla soluzione del caso; la corte territoriale si è innegabilmente pronunciata. Il quinto motivo, relativo al mancato aggiornamento economico e patrimoniale, è respinto ricordando che la consulenza tecnica d’ufficio è sottratta alla disponibilità delle parti e affidata al prudente apprezzamento del giudice, desumibile anche implicitamente dal contesto motivazionale. Il sesto motivo, sull’interpretazione di un atto amministrativo, è rigettato perché l’elemento probatorio non era decisivo, non potendo comportare il venir meno del deficit patrimoniale.
In dipendenza del rigetto il ricorrente è condannato alle spese di legittimità e si dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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