Frazionamento del credito: obbligo di riunione prima della sanzione (Cass. civ. Sez. II n. 31481 del 02.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice che ritenga sussistente un abusivo frazionamento del credito non può dichiarare senz’altro improponibile la domanda, ma deve innanzitutto verificare se sia possibile convogliare la decisione sull’intera pretesa dinanzi a sé mediante gli strumenti del codice di rito, segnatamente la riunione ex art. 274 cod. proc. civ. dei giudizi pendenti dinanzi al medesimo ufficio giudiziario. Solo dopo aver accertato che il frazionamento non è altrimenti superabile il giudice può esaminare l’interesse del creditore alla proposizione di più giudizi, con valutazione ancorata alle circostanze concrete e non a mere affermazioni assertive. La statuizione sul frazionamento ha valore meramente processuale e non è coperta da giudicato sostanziale, con efficacia preclusiva limitata al giudizio in cui è pronunciata.

Il Fatto

Un avvocato agiva innanzi al Tribunale di Forlì, con il rito sommario di cognizione, per ottenere la condanna di due coniugi al pagamento delle spettanze professionali maturate in due giudizi civili e nel successivo grado di appello. Il Tribunale dichiarava la competenza della Corte d’Appello di Ancona, dinanzi alla quale la causa veniva riassunta.

La Corte distrettuale, rilevata la pendenza tra le stesse parti di altri undici procedimenti aventi ad oggetto compensi professionali, accoglieva l’eccezione di illegittimo frazionamento del credito e dichiarava improponibile la domanda per l’assenza di un interesse alla proposizione di cause distinte, compensando le spese. Avverso tale ordinanza il professionista proponeva ricorso per cassazione, articolato in tredici motivi, cui resisteva uno dei coniugi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto i motivi settimo e ottavo, relativi alla mancata declinazione della competenza e al foro del consumatore, e li dichiara inammissibili. La statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto competente la Corte d’Appello poteva essere contestata solo con il regolamento necessario di competenza; non impugnata, essa acquista efficacia di giudicato e non può essere rimessa in discussione nei gradi successivi. Parimenti, le parti non sono legittimate a dolersi del mancato esercizio, da parte del giudice, della facoltà di sollevare il conflitto di competenza ex art. 45 cod. proc. civ.

I motivi quinto e sesto, incentrati sul dedotto giudicato esterno, sono respinti. La pronuncia sul frazionamento ha valore meramente processuale, attiene alle sole richieste separatamente decise e alle vicende di ciascuna; la sua violazione dà luogo a un giudicato meramente formale, con efficacia preclusiva limitata al giudizio in cui è pronunciata, senza impedire che la questione sia riproposta o diversamente risolta in un giudizio successivo.

Il nucleo della decisione riguarda i motivi terzo, quarto, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo, che la Corte accoglie. La Corte d’Appello aveva ritenuto sussistente un abusivo frazionamento affermando che tutte le dodici controversie si inscrivessero nella medesima relazione tra le parti, negando un concreto interesse alla trattazione separata. Così facendo ha però omesso di considerare che la pendenza degli altri procedimenti dinanzi allo stesso ufficio era stata almeno superata dalle pronunce di incompetenza: il Tribunale di Forlì aveva individuato la Corte d’Appello di Ancona come competente solo per due cause, rimettendo le altre alla Corte d’Appello di Bologna.

Con tale ripartizione la pendenza di undici cause analoghe non si era riproposta negli stessi termini dinanzi al giudice ad quem e, anzi, la devoluzione a due diversi uffici giudiziari escludeva la configurabilità di un frazionamento abusivo tra i due gruppi, essendo la trattazione separata imposta dalla diversa regola di competenza.

La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 7299/2025: se il giudice ritiene di trovarsi di fronte a un abusivo frazionamento, deve innanzitutto verificare se sia possibile impiegare gli strumenti processuali idonei a convogliare la decisione sull’intera pretesa dinanzi a sé, primariamente la riunione ex art. 274 cod. proc. civ. dei giudizi pendenti dinanzi al medesimo ufficio. Solo dopo aver preso atto di un frazionamento non altrimenti superabile può valutare l’interesse alla proposizione di più giudizi; valutazione che, nella specie, appare svolta in modo assertivo e disancorato dalle circostanze concrete.

La pronuncia è dunque cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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