Inammissibile il ricorso che usa l’art. 210 c.p.c. per aggirare il merito (Cass. civ. Sez. I n. 32631 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego dell’ordine di esibizione di cui all’art. 210 c.p.c. costituisce statuizione rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e, ove sorretta da motivazione non carente, è insindacabile in sede di legittimità. Il diritto del cliente alla documentazione bancaria, riconosciuto dall’art. 119 del d.lgs. n. 385/1993, ha rilievo sostanziale e resta distinto dal diverso piano dell’istruttoria civile: quando la consegna dei documenti è invocata in funzione probatoria, debbono ricorrere i presupposti propri dell’art. 210 c.p.c., ossia la rilevanza e la specificità dell’istanza. Le censure che, attraverso il richiamo all’art. 115 c.p.c., mirano a ribaltare l’accertamento di merito sono inammissibili, perché versate in fatto. Il giudice può disattendere l’istanza di trattazione in pubblica udienza quando il ricorso non ponga questioni di particolare rilievo nomofilattico.
Il Fatto
Il ricorrente agisce nei confronti della banca per accertare l’inadempimento di questa all’ordine di ritrasferimento di titoli di Stato che, su sua richiesta, erano stati temporaneamente intestati a una società a garanzia di nuovi affidamenti. Chiede la restituzione del controvalore dei titoli, pari a nominali € 259.000,00 oltre interessi, e il rimborso della somma corrisposta a un garante per l’inadempimento di un accordo collegato.
Il tribunale rigetta la domanda; la corte d’appello respinge l’impugnazione. Il ricorrente propone ricorso per cassazione con tre mezzi, dolendosi del diniego dell’ordine di esibizione documentale, della ritenuta cessione della proprietà dei titoli e della correttezza della condotta della banca.
La Motivazione della Corte
Il collegio condivide la proposta di definizione accelerata e dichiara il ricorso inammissibile per l’inammissibilità di ciascun motivo. Quanto all’art. 210 c.p.c., la Corte osserva che la giurisprudenza di legittimità ammette un margine di sindacabilità solo sul minimo costituzionale della motivazione. Nella specie la corte territoriale ha ampiamente spiegato l’ininfluenza e la genericità dell’istanza, sicché la relativa censura non è scrutinabile.
La Corte distingue con nettezza il piano sostanziale da quello processuale. L’art. 119 del d.lgs. n. 385/1993 attribuisce al cliente un diritto alla documentazione azionabile anche in via monitoria, ma questo non esime dal rispetto dei presupposti dell’art. 210 c.p.c. quando l’esibizione sia richiesta in funzione probatoria. Il ricorrente non ha fatto valere il proprio diritto sostanziale, ma ha chiesto l’esibizione in via strumentale, con la conseguenza che rilevano i requisiti propri della norma processuale.
Il secondo mezzo è respinto perché il ricorso per cassazione consente di denunciare gli errores in iudicando in iure, non quelli che attingono la valutazione del fatto. Il richiamo all’art. 115 c.p.c. è erroneo: quella norma vieta al giudice di fondare la decisione su prove non introdotte dalle parti, non consente di censurare il governo del materiale istruttorio. Il motivo, in realtà, sollecita una diversa lettura delle risultanze documentali, operazione estranea al giudizio di legittimità.
Il terzo mezzo incorre nel medesimo vizio: la doglianza investe l’accertamento di merito sulla correttezza della condotta della banca, che ha posto all’incasso gli effetti per recuperare quanto anticipato allo scontatario. La Corte ribadisce il difetto di specificità delle censure di violazione di legge, che impongono di raffrontare il precetto normativo con le statuizioni impugnate.
Sono disattese l’istanza di esclusione dell’estensore della proposta dalla decisione, l’istanza di trattazione in pubblica udienza e la richiesta di rinvio pregiudiziale. Le spese seguono la soccombenza, con applicazione dei commi terzo e quarto dell’art. 96 c.p.c. e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.