Estinzione del giudizio contabile per mancata riassunzione dopo interruzione (Corte dei Conti Sez. III App. n. 280 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile, qualora il giudizio d’appello sia stato interrotto per morte della parte ai sensi dell’art. 108 c.g.c., il processo si estingue di diritto se non venga proseguito o riassunto nel termine perentorio di tre mesi decorrente dalla notifica dell’ordinanza di interruzione. L’estinzione opera anche d’ufficio ed è dichiarata con sentenza. La mancata riassunzione nei confronti degli eredi della parte deceduta preclude la prosecuzione del giudizio, restando le spese a carico della parte che le ha sostenute ai sensi dell’art. 111, comma 8, c.g.c.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti per la Lombardia aveva convenuto in giudizio un medico chirurgo per danno erariale indiretto, contestando una malpractice in un intervento eseguito presso una struttura ospedaliera: dall’errata manovra chirurgica era derivata una lesione vascolare, con conseguente risarcimento liquidato dall’Azienda Ospedaliera alla paziente. La Sezione giurisdizionale di primo grado aveva parzialmente accolto la domanda, condannando il sanitario al pagamento di una quota del danno.

Il medico aveva proposto appello, deducendo la falsità del verbale di intervento nella parte in cui non dava atto del suo allontanamento dalla sala operatoria e attivando la querela di falso davanti al Tribunale. La Sezione d’appello aveva sospeso il giudizio in attesa della definizione del procedimento di falso. Successivamente il legale della parte comunicava il decesso dell’appellante; il Collegio dichiarava l’interruzione del giudizio, con avvertenza che lo stesso sarebbe stato estinto in caso di mancata prosecuzione o riassunzione nel termine perentorio di tre mesi dalla notifica.

La Motivazione della Corte

La questione sottoposta al Collegio attiene agli effetti della mancata riassunzione del giudizio dopo la dichiarazione di interruzione per morte della parte. La Sezione muove dalla ricostruzione della sequenza processuale e rileva che, dopo la comunicazione ai difensori dell’ordinanza di interruzione, nessun atto di impulso è stato posto in essere.

Il quadro normativo di riferimento è offerto dall’art. 111 c.g.c., che regola i casi di estinzione del giudizio contabile. Il primo comma dispone che il processo si estingue qualora le parti, alle quali spetta di proseguire o riassumere il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice. Il comma 4 chiarisce che l’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con sentenza.

La Corte collega tale disciplina all’art. 108 c.g.c., che governa l’interruzione del processo per decesso della parte. L’ordinanza che aveva dichiarato l’interruzione conteneva l’espressa avvertenza del termine trimestrale per la riassunzione. Decorso inutilmente tale termine, la mancanza di iniziativa processuale determina l’effetto estintivo.

Assume rilievo decisivo la richiesta formulata in udienza dal rappresentante della Procura Generale, che ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per la riassunzione nei confronti degli eredi dell’appellante defunto. La Sezione, preso atto di tale precisazione, dichiara estinto il giudizio d’appello.

Sul piano delle spese, il Collegio applica l’art. 111, comma 8, c.g.c., in forza del quale le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha sostenute, senza alcuna statuizione di condanna.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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