Ricongiunzione contributiva e montante virtuale nell’opzione contributiva (Corte dei Conti Sez. II App. n. 50 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel calcolo della pensione con le regole del sistema contributivo, a seguito di ricongiunzione dei periodi assicurativi presso la gestione accentratrice, il montante contributivo non è pari alla somma dei contributi accreditati nella gestione di origine. La ricongiunzione opera attraverso la riserva matematica di cui all’art. 13 della legge n. 1338/1962, che valorizza i periodi ricongiunti mediante una retribuzione virtuale riferita alla gestione accentratrice, sostituendo la retribuzione effettivamente percepita. Ne consegue che il valore nominale dei contributi versati nella gestione originaria costituisce solo il parametro di confronto per determinare l’eventuale onere a carico dell’assicurato, non il montante utile alla pensione. Il trattamento è liquidato secondo le norme vigenti nella gestione presso cui la posizione si accentra.
Il Fatto
Un’iscritta, dopo aver prestato servizio nel settore privato dal 1969 al 2000 e nel settore pubblico fino al settembre 2012, ha chiesto la ricongiunzione dei periodi contributivi e ha optato per la liquidazione della pensione con il sistema contributivo. L’ente previdenziale ha accolto la ricongiunzione a costo zero, valorizzando i contributi privati in misura inferiore rispetto al loro valore nominale.
La pensionata ha contestato l’ammontare del montante contributivo utilizzato per il calcolo, sostenendo che non sarebbero stati computati tutti i contributi versati nei due settori. Il giudice di prime cure ha respinto il ricorso, ritenendo l’errore lamentato frutto di un’equivoca lettura della documentazione. La decisione è stata impugnata davanti alla Sezione centrale d’appello.
La Motivazione della Corte
L’appello è respinto perché giuridicamente infondato. Secondo la Corte, la prospettazione dell’appellante muove dall’erroneo presupposto che i contributi versati nella gestione originaria confluiscano, nell’identico valore nominale, nella gestione accentratrice e che il montante utile sia dato dalla semplice somma dei montanti delle due gestioni.
La Corte ricorda che la ricongiunzione è disciplinata dall’art. 2 della legge n. 29/1979, il quale prevede che le gestioni interessate trasferiscono i contributi di loro pertinenza, mentre la riserva matematica è determinata secondo i criteri e le tabelle di cui all’art. 13 della legge n. 1338/1962. L’art. 7 della legge n. 29/1979 stabilisce inoltre che le norme per la determinazione del diritto e della misura della pensione unica sono quelle vigenti nella gestione presso cui si accentra la posizione assicurativa. Ogni gestione conserva proprie regole e propri carichi contributivi.
Nel caso concreto, la contribuzione versata nella gestione privata risultava ampiamente superiore alla riserva matematica. Da ciò è derivato un onere di ricongiunzione pari a zero e la conseguente sterilizzazione di buona parte della contribuzione originaria, non considerata ai fini del calcolo della pensione. La Corte richiama la giurisprudenza contabile secondo cui la riserva matematica è sviluppata tenendo conto della media delle retribuzioni percepite nella gestione accentratrice, che rappresenta il valore virtuale della retribuzione pensionabile riferito al periodo ricongiunto.
Quanto al prospetto di calcolo e all’indicazione, per l’anno 2010, di una retribuzione non corrispondente a quella effettivamente percepita, la Corte esclude l’errore: in quell’anno è stata presentata la domanda di ricongiunzione e la rivalutazione del montante individuale relativo agli anni ricongiunti ha effetto da tale data. Nella voce di montante dell’anno corrente è inclusa anche la rivalutazione dei contributi ricongiunti, con determinazione della retribuzione virtuale, avulsa dalla retribuzione effettivamente percepita.
La Corte riconosce che la ricongiunzione ha comportato una limitazione concreta del trattamento pensionistico, ma la qualifica come conseguenza di una precisa scelta del legislatore, cui l’appellante ha prestato adesione accettando le condizioni della ricongiunzione a costo zero. La sentenza di primo grado è confermata e le spese sono integralmente compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c..
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Nota della Redazione
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