Improcedibile il ricorso pensionistico non notificato alle controparti (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 604 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contabilità pubblica e di pensioni, ai sensi dell’art. 155, comma 3, c.g.c., il decreto di fissazione dell’udienza deve essere notificato alle controparti, a cura del ricorrente, unitamente al ricorso, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto stesso; il successivo comma 5-bis impone il deposito delle prove dell’avvenuta notifica entro il decimo giorno precedente l’udienza. La mancata notifica dell’atto introduttivo e del decreto impedisce in modo radicale l’instaurazione del contraddittorio, presidiato dall’art. 111, comma 2, Cost., e configura improcedibilità del ricorso, non essendo il rapporto processuale validamente instaurato. L’omessa notifica non può essere assimilata alla nullità della medesima, per la quale l’art. 155, comma 8, c.g.c. prescrive la fissazione di un termine perentorio per il rinnovo.
Il Fatto
Il ricorrente ha convenuto in giudizio il Ministero della Difesa e l’INPS per ottenere l’accertamento del diritto agli emolumenti pensionabili derivanti dalla progressione di carriera maturata durante il periodo del blocco stipendiale disposto dall’art. 9, commi 1 e 21, d.l. n. 78/2010 per il triennio 2011-2013 e reiterato nel biennio 2014-2015, con condanna al pagamento dei ratei non riscossi, rivalutazione, interessi e spese.
Nel corso del giudizio la difesa ha rappresentato di non aver notificato il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza alle amministrazioni convenute, essendosi consolidata la giurisprudenza contraria alle domande, e ha dichiarato di rinunciare agli atti chiedendo la declaratoria di estinzione con compensazione delle spese. All’udienza nessuna parte era presente.
La Motivazione della Corte
Il giudice affronta anzitutto il difetto di notifica. Ai sensi dell’art. 155, comma 3, c.g.c., il decreto di fissazione dell’udienza va notificato alle controparti a cura del ricorrente, con il ricorso, entro dieci giorni dalla comunicazione; il comma 5-bis esige il deposito delle prove della notifica entro il decimo giorno antecedente l’udienza. In difetto, il rapporto giuridico processuale non può dirsi validamente instaurato, perché la notifica costituisce onere essenziale ai fini del rispetto dell’art. 111, comma 2, Cost.
La Corte distingue nettamente l’ipotesi dell’assenza di notifica da quella della sua nullità: solo per quest’ultima il comma 8 impone al giudice di fissare un termine perentorio per il rinnovo. La mancata notificazione del ricorso e del decreto impedisce invece in modo radicale l’instaurazione del contraddittorio e integra una fattispecie di improcedibilità, con la conseguenza che, in assenza di costituzione dell’amministrazione intimata, il ricorso va dichiarato improcedibile. Il collegio dichiara di dare continuità all’orientamento richiamato, che assimila il rito pensionistico pubblico a quello previdenziale e di lavoro quanto alla mancata notificazione dell’atto introduttivo e del decreto.
Sotto distinto profilo, l’improcedibilità discende anche dal venir meno dell’interesse alla coltivazione del giudizio. La rinuncia agli atti depositata dalla difesa risulta improduttiva di effetti ex art. 110 c.g.c., per la mancata accettazione delle parti resistenti; essa è però idonea a esprimere la sopravvenuta carenza di interesse ad agire, determinando anch’essa l’improcedibilità del ricorso.
Non vi è luogo a regolazione delle spese. Il giudice dispone l’annotazione a tutela dei dati personali ai sensi dell’art. 52, comma 3, d.lgs. n. 196/2003, con omissione delle generalità in caso di diffusione.
Nota della Redazione
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