Parere sfavorevole per carenza di motivazione sulla scelta in house (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 186 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel controllo preventivo sugli atti deliberativi di acquisizione di partecipazioni societarie, l’art. 5, comma 1, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 impone all’amministrazione una motivazione analitica che dia conto, tra l’altro, della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria della scelta, nonché del confronto tra gestione diretta ed esternalizzata del servizio. Tale onere non è soddisfatto quando manca del tutto una valutazione comparativa di carattere quantitativo tra il modello in house providing e l’acquisto sul mercato. Le carenze motivazionali su questi parametri sono assorbenti degli ulteriori profili critici e giustificano il parere sfavorevole della Sezione.
Il Fatto
Il Comune istante ha sottoposto alla Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare con cui ha autorizzato e approvato l’acquisizione di una partecipazione indiretta in una società attiva nel servizio di igiene urbana, tramite la società capogruppo affidataria del servizio idrico integrato di cui i comuni sono soci. L’operazione, di rilievo metropolitano, è stata promossa dalla capogruppo per aggregare le gestioni dei rifiuti in alcune delle zone omogenee dell’area metropolitana milanese.
Alla deliberazione sono allegati il piano industriale dell’operazione, relazioni di determinazione del fair value, una fairness opinion, un benchmark territoriale, lo statuto della società obiettivo e lo schema di patto parasociale. Su richiesta del magistrato istruttore, per l’unità dell’operazione e della documentazione, la Sezione ha trattato congiuntamente le numerose richieste di parere di altri comuni sulla medesima partecipazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dalla legge 5 agosto 2022, n. 118, che configura una peculiare attività di controllo con tempi, parametri ed esiti individuati dal legislatore. Il controllo ha ad oggetto l’atto di acquisizione della partecipazione e si indirizza alla motivazione del provvedimento.
Nel caso in esame, l’acquisizione non prevede il contestuale affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti alla società a capitale interamente pubblico, secondo il modulo dell’in house a cascata. Il piano industriale prospetta tuttavia una fase triennale di espansione, con l’affidamento del servizio già dal 2026 e una crescita fino a circa 700.000 abitanti serviti nel 2035. Da pagina 75 a pagina 77 del piano, la quota della capogruppo è prevista in crescita dal 20 per cento al 38 per cento per effetto di nuovi conferimenti, in attuazione di un accordo di investimento non allegato e non altrimenti noto.
In disparte la coerenza dell’operazione con l’oggetto dello statuto della capogruppo, la sussistenza del controllo analogo a cascata e il potenziale attrito con l’art. 20, comma 2, lettera c, del d.lgs. n. 175/2016, la Sezione concentra il giudizio sulle carenze motivazionali relative alla convenienza economica e all’analisi dell’alternativa tra gestione diretta o esternalizzata del servizio. Richiama il proprio orientamento, secondo cui l’onere di motivazione analitica non è soddisfatto quando difetta una valutazione comparativa quantitativa tra il modello in house e l’esternalizzazione tramite acquisto sul mercato.
Nel provvedimento spicca l’assenza di un quadro economico di confronto rispetto all’ipotesi dell’esternalizzazione e difetta una valutazione comparativa dei costi del servizio da gestire in house rispetto ai costi dei gestori attuali o a quelli stimati di un ipotetico progetto da porre a base di gara. Tali lacune, non colmate neppure nel punto specifico dedicato alle ragioni della scelta, né negli allegati, sono ritenute assorbenti degli ulteriori profili critici. La Sezione esprime pertanto parere sfavorevole sulla deliberazione sottoposta a controllo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.