Esenzione IRPEF sulla pensione diretta del familiare superstite di vittima del dovere (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 18 del 13.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, co. 211, l. n. 232/2016 estende i benefici fiscali ivi richiamati a tutti i “trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti”. La disposizione non subordina l’esenzione IRPEF alla correlazione tra il trattamento pensionistico e l’evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere. I rinvii alle leggi n. 466/1980, n. 302/1990 e n. 266/2005 valgono a delimitare l’ambito dei destinatari, non quello dei trattamenti beneficiati. Nemmeno il richiamo all’art. 3, comma 2, l. n. 206/2004 introduce un nesso di derivazione causale tra pensione ed evento lesivo. Ne consegue che anche la pensione diretta ordinaria del familiare superstite è esente dall’imposta.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente pubblico, ha chiesto il riconoscimento del diritto all’esenzione IRPEF sulla pensione diretta di cui era titolare, in ragione della propria qualità di familiare superstite di soggetto deceduto nel 1985 e dichiarato vittima del dovere. In sede di collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età, aveva presentato istanza all’INPS ai sensi dell’art. 3, co. 2, l. n. 206/2004 in relazione all’art. 1, co. 211, l. n. 232/2016.

L’Istituto aveva respinto la richiesta con il provvedimento di conferimento della pensione, osservando che l’esenzione IRPEF per vittima del dovere non è applicabile alle pensioni dirette spettanti ai familiari superstiti, il cui diritto è autonomo rispetto a quello del de cuius. Da qui il ricorso, nel quale il ricorrente ha dedotto la natura soggettiva del beneficio fiscale, richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Giudice unico afferma la giurisdizione della Corte dei conti. Le Sezioni Unite hanno più volte chiarito che spettano in via esclusiva al giudice contabile tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale, anche quando non sia contestato il diritto al trattamento nelle sue componenti. La controversia involge la correttezza della quantificazione dell’importo erogato, non la sola applicazione della normativa tributaria, con la conseguente esclusione della giurisdizione tributaria.

Nel merito il ricorso è accolto. La Corte muove dal dato testuale dell’art. 1, co. 211, l. n. 232/2016, che riferisce i benefici fiscali a tutti i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, senza indicare alcuna necessaria correlazione con l’evento che ha dato luogo al riconoscimento dello status.

I richiami normativi contenuti nella disposizione — alle leggi n. 466/1980, n. 302/1990 e n. 266/2005 — sono funzionali esclusivamente a delimitare l’ambito dei destinatari dell’estensione e non quello dei trattamenti pensionistici agevolati, poiché non disciplinano trattamenti pensionistici ma regolano la nozione di vittima del dovere e altri benefici.

Né una limitazione oggettiva può derivare dal rinvio alle disposizioni che disciplinano i benefici fiscali estesi. L’art. 3, comma 2, l. n. 206/2004 — il solo rilevante nella fattispecie — si limita a sancire l’esenzione dall’IRPEF della pensione maturata ai sensi del comma 1, senza riferimenti a una correlazione causale. Lo stesso comma 1 disciplina il diverso beneficio dell’aumento figurativo dell’anzianità, senza ancorarlo alla sola pensione maturata a seguito dell’evento lesivo.

Il Giudice unico aderisce così alla lettura già espressa dalla giurisprudenza di legittimità e accerta il diritto del ricorrente all’esenzione IRPEF, ai sensi dell’art. 1, co. 211, l. n. 232/2016, sul trattamento pensionistico in godimento. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza dell’Istituto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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