Giudicato esterno preclude il ricalcolo pensionistico combattentistico (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 397 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza che ha già rigettato la domanda di ricalcolo del trattamento pensionistico con attribuzione dei benefici combattentistici preclude la proposizione di una nuova azione avente identità di parti, di petitum e di causa petendi. Il ne bis in idem opera quale effetto preclusivo di ogni valutazione di merito, con conseguente inammissibilità del ricorso. Ai fini dell’identificazione dell’azione coperta dal giudicato rilevano il titolo della domanda e il bene della vita che ne forma oggetto, a prescindere dal tipo di sentenza adottato.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo e alla riliquidazione del trattamento pensionistico, con attribuzione dei benefici combattentistici e rideterminazione della pensione a far data dal collocamento in congedo, oltre arretrati, interessi e rivalutazione. A fondamento della pretesa ha invocato l’articolo unico della legge n. 1746/1962, l’art. 18 d.P.R. n. 1092/1973 e l’art. 3 della legge n. 390/1950.

Le amministrazioni convenute hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per l’intervenuto giudicato, formatosi a seguito di una precedente sentenza della stessa Sezione avente medesimo petitum e medesima causa petendi. Nel merito hanno contestato la fondatezza della domanda. All’udienza la difesa del ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere, mentre la difesa dell’Istituto previdenziale ha insistito per il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha verificato in via preliminare l’eccezione di giudicato, ritenendola assorbente. Dagli atti risulta che il ricorrente aveva già proposto identico ricorso e che, con una precedente sentenza, questa stessa Sezione aveva rigettato le pretese attoree.

È inoltre emerso, senza contestazione, che quella sentenza è passata in giudicato in forza del disposto dell’art. 177 c.g.c., il cui testo è analogo a quello dell’art. 324 cod. proc. civ.. La norma richiamata qualifica come passata in giudicato la sentenza non più soggetta ad appello, né a revocazione per i motivi indicati, né a ricorso per cassazione.

Ne deriva che le questioni già decise non possono formare oggetto di nuova e diversa decisione, stante l’effetto preclusivo del giudicato. La Corte richiama sul punto l’insegnamento della Cassazione, secondo cui il giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti entro i limiti oggettivi segnati dai suoi elementi costitutivi, costituiti dal titolo dell’azione e dal bene della vita che ne forma oggetto, a prescindere dal tipo di sentenza adottato (Cass. civ. n. 21069 del 2004, con richiami a Cass. civ. n. 17078 del 2007 e Cass. civ. n. 1836 del 1980).

Nel caso concreto la Corte ravvisa l’identità degli elementi soggettivi, afferenti alle parti processuali, e degli elementi oggettivi, petitum e causa petendi. Conseguentemente, ai sensi degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., dichiara l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem, con preclusione di ogni valutazione di merito. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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