Estinzione del giudizio contabile per rinuncia agli atti accettata dalle parti (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 378 del 05.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile, la rinuncia agli atti del processo, effettuata dalla parte o da un suo procuratore speciale e accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 110 c.g.c., senza che rilevi l’eventuale non opposizione della Procura erariale, la quale non integra il consenso richiesto dalla norma. Alla dichiarazione di estinzione consegue che nulla va statuito per le spese di lite, secondo il comma 7 dello stesso articolo. Il sindacato del giudice è pertanto limitato alla verifica dei presupposti legali dell’effetto estintivo, restando preclusa ogni valutazione sul merito della domanda risarcitoria originaria.
Il Fatto
L’azienda di trasporto pubblico ricorrente aveva promosso un giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei conti per accertare l’inadempimento contrattuale dell’agente della riscossione e ottenere il risarcimento del danno patrimoniale da mancato introito di somme iscritte a ruolo, oltre al danno all’immagine. Il giudizio, introdotto con ricorso in riassunzione, è stato contestato nel merito dall’Avvocatura dello Stato, che ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della ricorrente e l’inammissibilità del ricorso per contrasto con il procedimento amministrativo di discarico dei carichi. Nel merito ha richiamato l’annullamento ex lege dei carichi affidati al concessionario dal 2000 al 2010, disposto dall’art. 4 del d.l. n. 119/2018.
Prima della discussione la ricorrente ha depositato l’atto di rinuncia agli atti del giudizio. La convenuta ha accettato la rinuncia e la Procura erariale non ha espresso opposizione. La causa è giunta alla decisione per la sola declaratoria di estinzione del processo.
La Motivazione della Corte
La questione decisa attiene esclusivamente alla verifica dei presupposti processuali dell’estinzione per rinuncia agli atti. La Sezione richiama l’art. 110 c.g.c., che consente la rinuncia compiuta dalla parte o da un procuratore speciale, con notificazione alle altre parti o comunicazione verbale in udienza, e ne subordina l’effetto all’accettazione delle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del giudizio.
Nel caso esaminato il requisito è integrato: la ricorrente ha depositato la rinuncia e la parte convenuta l’ha accettata con apposito atto. La Corte sottolinea come a tale accettazione si aggiunga la mancata opposizione della Procura erariale, intervenuta nel giudizio contabile. L’effetto estintivo si produce dunque in forza della rinuncia accettata, mentre il comportamento del pubblico ministero contabile non assume valore di consenso richiesto dalla norma.
Accertata l’estinzione del giudizio, la Sezione applica il comma 7 dell’art. 110 c.g.c. e non statuisce alcunché sulle spese di lite. La pronuncia resta così confinata sul piano processuale: nessuna valutazione viene espressa sulla domanda risarcitoria, sulle eccezioni preliminari dell’Avvocatura dello Stato né sulla disciplina dell’annullamento dei carichi di ruolo richiamata dalle parti.
La decisione conferma l’impostazione secondo cui, una volta perfezionatisi rinuncia e accettazione, il giudice è vincolato a dichiarare l’estinzione, senza margini di sindacato sul merito, e a regolare le spese secondo la specifica previsione processuale contabile.
Nota della Redazione
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