Cessazione della materia del contendere nella riliquidazione della pensione militare (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 160 del 18.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’istituto della cessazione della materia del contendere, pur in assenza di una disposizione espressa, trova applicazione anche nel giudizio contabile in forza del rinvio dinamico operato dall’art. 7, comma 2, cod. giust. cont. alle disposizioni del codice di procedura civile. Esso presuppone, sotto il profilo sostanziale e oggettivo, la sopravvenienza di fatti idonei a eliminare integralmente ogni posizione di contrasto tra le parti e la conseguente carenza dell’interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ., poiché una eventuale pronuncia di merito non recherebbe alcuna utilità. Quando l’ente previdenziale abbia provveduto alla riliquidazione della pensione e al pagamento delle differenze dovute, il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere. La compensazione delle spese di lite è giustificata dalle oscillazioni giurisprudenziali registrate in materia al momento del deposito del ricorso e dalla condotta collaborativa dell’ente.
Il Fatto
Il ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri cessato dal servizio con diritto a trattamento pensionistico di vecchiaia, è titolare di pensione liquidata con il sistema c.d. misto: retributivo per le anzianità maturate fino al 31.12.1995 e contributivo per quelle successive. Alla data del 31.12.1995 egli non poteva far valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni.
L’INPS aveva calcolato la pensione applicando l’aliquota prevista per il personale civile ex art. 44 d.P.R. n. 1092/1973, in luogo di quella più favorevole per il personale militare ex art. 54 del medesimo d.P.R. Il ricorrente, che assumeva di aver maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità utile superiore a 15 anni, propose ricorso amministrativo e, non ottenendo riscontro, adì la Corte dei conti chiedendo la riliquidazione della pensione con applicazione dell’aliquota del 44% e la condanna dell’INPS al pagamento delle differenze.
La Motivazione della Corte
Costituendosi, l’INPS ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, rappresentando di essersi adeguato ai principi affermati dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 1/2021-QM-Pres-Sez. con l’emanazione della Circolare n. 107/21, in forza della quale gli uffici hanno provveduto a riliquidare d’ufficio le pensioni dei soggetti nelle condizioni individuate. La sede competente ha ricalcolato la pensione e, con il cedolino di gennaio 2022, ha pagato le differenze economiche adeguando il rateo.
Il ricorrente, con memoria dell’8.03.2024, ha confermato l’avvenuto pagamento di quanto spettante e ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La Corte ha ricostruito l’istituto, richiamando il consolidato orientamento proprio della Corte dei conti e della Corte di Cassazione. La cessazione della materia del contendere costituisce una modalità atipica di definizione della causa che richiede la sopravvenienza di fatti tali da eliminare ogni ragione di contrasto e la carenza dell’interesse ad agire, restando priva di utilità una pronuncia di merito.
Nel caso concreto, la riliquidazione della pensione e il pagamento delle differenze hanno fatto venir meno ogni ragione di contrasto, come confermato dallo stesso ricorrente. La Corte ha pertanto dichiarato l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. In ordine alle spese, ha accolto la richiesta di compensazione avanzata dall’INPS, in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali in materia e della condotta collaborativa dell’ente previdenziale.
Nota della Redazione
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