Nessun conto giudiziale per consegnatario con mero debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 63 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli enti locali che sia titolare di un mero debito di vigilanza non assume la qualifica di agente contabile e non è tenuto alla resa del conto giudiziale. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924 e dell’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002, solo i consegnatari con debito di custodia sono obbligati al rendiconto, mentre i beni di consumo giacenti presso i singoli uffici, costituenti scorte operative per l’ordinario funzionamento, restano esclusi da tale obbligo. Ne consegue che, qualora il conto sia stato reso da un consegnatario per debito di vigilanza, il giudizio di conto deve essere dichiarato improcedibile per carenza dei presupposti normativi.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal conto giudiziale reso per l’esercizio finanziario 2020 da un’impiegata del Settore Politiche Sociali di un Comune, in qualità di consegnataria di beni mobili. L’ente aveva depositato tempestivamente il conto presso la Sezione giurisdizionale regionale, corredato della firma della consegnataria e del visto del Responsabile del Servizio Finanziario.
Il magistrato istruttore, nella relazione, ha osservato che il conto era privo della relazione dell’Organo di controllo interno e ha rilevato che i beni elencati non erano qualificabili come oggetto di un debito di custodia, trattandosi di attrezzature, arredi e strumentazioni in uso continuativo presso l’ufficio. La consegnataria ha depositato memoria chiedendo la declaratoria di improcedibilità, e il Pubblico Ministero ha concluso nello stesso senso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione della qualificazione del rapporto tra l’agente e i beni affidati ai fini della sussistenza dell’obbligo di resa del conto giudiziale. Richiama l’art. 93 del T.U.E.L., che impone la resa del conto al tesoriere e a ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali.
Il Collegio richiama poi il consolidato orientamento secondo cui soltanto i consegnatari con debito di custodia sono tenuti al rendiconto, come affermato dalle pronunce delle Sezioni regionali Abruzzo n. 89/2015, Veneto n. 37/2014 e Piemonte n. 278/2021. Per i beni immobili degli enti locali, la giurisprudenza ha escluso l’obbligo del conto giudiziale.
La Corte distingue nettamente le due figure. Il debito di custodia comporta la gestione di un deposito o magazzino alimentato da acquisizioni in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni dell’amministrazione. Il debito di vigilanza connota invece l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, limitandosi alla mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e alla gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato.
Il Collegio precisa che, ove la giacenza ecceda la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità interessata, si configura una vera e propria gestione contabile con debito di custodia, soggetta a rendiconto. I beni di consumo costituenti scorte operative strettamente necessarie restano invece esclusi dalla resa del conto, fermi restando gli obblighi di rendicontazione amministrativa, come affermato dalle pronunce delle Sezioni Calabria n. 39/2020 e Liguria n. 133/2016.
Nel caso concreto, i beni indicati nelle liste-inventario erano in uso continuativo all’ufficio e non custoditi in un deposito per essere distribuiti. Sul piano formale, la mera elencazione non evidenzia alcuna gestione di magazzino conforme al mod. 24 del D.P.R. n. 194/1996. Grava dunque sulla consegnataria un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, con conseguente difetto dei presupposti normativi per la resa del conto. Il giudizio è dichiarato improcedibile, con nulla per le spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016.
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Nota della Redazione
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