Estinzione del giudizio contabile per integrale pagamento nel rito abbreviato (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 197 del 04.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa definito con rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 c.g.c., il tempestivo e integrale versamento della somma determinata con decreto presidenziale in favore dell’amministrazione danneggiata impone la declaratoria di estinzione del giudizio ex art. 130, comma 8, c.g.c. La definizione agevolata non è rimessa alla libera determinazione delle parti, ma consegue alla verifica del pagamento e alla congruenza della somma già fissata dal Collegio. L’art. 130 c.g.c. impone al giudice di provvedere sulle spese, non trovando applicazione il regime dell’art. 111 c.g.c. né quello della rinunzia agli atti ex art. 110 c.g.c. La compensazione integrale è giustificata dalla condotta del convenuto, che ha consentito il tempestivo incameramento della somma, evitando le più lunghe e aleatorie procedure esecutive.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio dinanzi alla Sezione giurisdizionale alcuni dipendenti comunali e altri soggetti, contestando un danno da mancata entrata in favore del Comune, corrispondente ai compensi percepiti per incarichi extraistituzionali svolti in assenza dei presupposti di occasionalità e saltuarietà richiesti dalla disciplina sull’incompatibilità e sul cumulo di impieghi. Tra i convenuti, al solo percettore dei compensi veniva contestato, in via principale, il dolo e, in via subordinata, la colpa grave per il mancato riversamento delle somme.
Il convenuto si costituiva chiedendo la definizione con rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., mediante il pagamento di una somma pari al cinquanta per cento della pretesa azionata nei suoi confronti, contestando nel merito la sussistenza della violazione e l’elemento psicologico. Con decreto presidenziale n. 19/2024 la Sezione ammetteva la richiesta e rideterminava l’importo dovuto, fissando il termine per il versamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione del rito abbreviato contabile, che consente una definizione alternativa del giudizio su istanza del convenuto, previo parere favorevole della Procura e valutazione di congruità della somma offerta da parte della Sezione. Nel caso concreto, la difesa ha depositato prova documentale del pagamento effettuato a favore dell’amministrazione, in conformità alle disposizioni impartite con il decreto presidenziale n. 19/2024.
Dalla documentazione acquisita risulta che il convenuto ha versato l’importo determinato, integralmente e nel termine assegnato. A fronte di ciò, verificato il pagamento, il Collegio dichiara l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c., richiamando l’orientamento già espresso dalla Sezione in casi analoghi (sentt. n. 5/2024, n. 81/2018 e n. 110/2017).
La Sezione osserva che la formula dell’estinzione è stata già utilizzata dalle Sezioni d’appello per fattispecie similari di definizione agevolata, cui il legislatore ricollega la preclusione alla prosecuzione del giudizio con rito ordinario e la non impugnabilità della sentenza (Sez. I app., sentt. n. 175/2017 e n. 120/2012).
Quanto alle spese, il Collegio rileva che l’art. 130 c.g.c. impone di provvedere sul punto, non essendo applicabile il regime dell’art. 111 c.g.c., che lascia le spese a carico delle parti, né quello previsto per la rinunzia agli atti ex art. 110 c.g.c. Non ravvisandosi cessazione della materia del contendere, il Collegio valorizza i tempi e le modalità dell’istanza, la congruità della somma, l’entità del danno e la condotta processuale del convenuto. Tali elementi inducono a disporre la compensazione integrale delle spese, poiché il pagamento ha consentito all’amministrazione di evitare ulteriori oneri di recupero, realizzando lo scopo della norma di garantire l’incameramento certo ed immediato delle somme risarcitorie all’erario.
Nota della Redazione
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