Conto giudiziale azioni: legittimato è il titolare della disponibilità giuridica (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 154 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di titoli azionari e di quote di partecipazione societaria non è il soggetto che ne detiene la materialità, bensì colui che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i diritti dell’azionista. Nei confronti del Comune, in mancanza di nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, tale veste spetta al Sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Il conto giudiziale deve quindi essere reso dal titolare della disponibilità giuridica, con obbligo di rappresentare anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari pubblici. Il conto è dovuto anche per i titoli dematerializzati, in quanto inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio e persistendo l’esigenza informativa sui poteri di gestione.

Il Fatto

La vicenda riguarda un conto giudiziale relativo all’esercizio 2022, reso alla Sezione giurisdizionale di Bolzano per i titoli azionari di una società partecipata da un Comune. Il conto è stato depositato dal direttore generale della stessa società partecipata.

Il magistrato designato all’esame del conto, rilevato un più recente orientamento della giurisprudenza contabile, ha rimesso al Collegio, ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c., la preliminare valutazione sulla procedibilità del giudizio, segnalando che alla resa del conto sarebbe tenuto non il consegnatario materiale dei titoli, ma il soggetto che ne ha la disponibilità giuridica. Il Procuratore regionale, in sede di conclusioni, ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del giudizio, non potendosi qualificare il soggetto che ha reso il conto come consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione dell’ente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione della procedibilità di un conto giudiziale relativo a titoli azionari reso dal direttore generale della società partecipata. Il nodo interpretativo è l’individuazione del soggetto obbligato alla resa del conto.

La Sezione richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, secondo cui il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione va individuato non in chi ne ha la disponibilità materiale, bensì in chi ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista (sez. Toscana, n. 349 del 2023, n. 127 del 2020 e n. 17 del 2010; sez. Veneto, n. 99 del 2019 e n. 122 del 2017; sez. Molise, n. 64 del 2017).

Quanto al Comune, in mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il Sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione, ad assumere la veste di agente contabile, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato (sez. Toscana, n. 127 del 2020).

Il Collegio sottolinea che l’agente contabile consegnatario di azioni è chiamato a svolgere un’attività di gestione e non di mera detenzione, rappresentando l’ente alle riunioni societarie ed esercitando i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone appunto la disponibilità giuridica (sez. Toscana, n. 20 del 2024 e n. 127 del 2020; sez. Veneto, n. 99 del 2019). Il conto deve pertanto contenere non solo la descrizione dei titoli e la loro consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari pubblici.

La Sezione aggiunge che il conto è dovuto anche per i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, persistendo per essi l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione (sez. Toscana, n. 20 del 2024). Su queste basi il Collegio dichiara improcedibile il giudizio, non essendo il soggetto che ha reso il conto legittimato a farlo. Nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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