Estinzione del giudizio di conto e deposito della relazione istruttoria (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 281 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il termine quinquennale di estinzione previsto dall’art. 150, comma 1, c.g.c. è interrotto dal deposito, presso la segreteria della sezione, della relazione del magistrato istruttore di cui all’art. 145, comma 4, c.g.c., e non dalla notifica della stessa all’agente contabile. L’eccezione con cui l’agente deduce la prescrizione va pertanto riqualificata come volta all’accertamento dell’estinzione del giudizio per decorso del termine decadenziale e, se il deposito è tempestivo, è infondata. La mancata allegazione, insieme al conto, della relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c. costituisce irregolarità riferibile all’amministrazione e non all’agente contabile, e non osta all’approvazione del conto; l’assenza del verbale di passaggio di consegne rileva solo come adempimento sostanziale di chiusura della gestione e non impedisce il discarico quando la gestione risulti regolare.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto reso dall’agente contabile, consegnatario di una Ragioneria Territoriale dello Stato, per il periodo dal 1° gennaio al 31 ottobre 2019, depositato il 20 gennaio 2020. Si tratta di un conto di ultima gestione, ai sensi dell’art. 147, comma 3, c.g.c., concernente la gestione dei modelli di documenti di viaggio rilasciati ai mutilati e invalidi di guerra.
Con relazione del 16 gennaio 2025 il magistrato istruttore ha chiesto l’iscrizione a ruolo di udienza, segnalando tre profili: la mancata allegazione della relazione dell’organo di controllo interno, una discrepanza tra le giacenze indicate nel registro e quelle riportate nel conto, e l’assenza del verbale di passaggio di consegne. Ha comunque concluso per la regolarità della gestione. L’agente ha eccepito la prescrizione, deducendo il decorso di oltre un quinquennio tra il deposito del conto e la notifica della relazione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio verifica i presupposti dell’art. 147, comma 3, lett. b), c.g.c., che impone la fissazione dell’udienza per i conti relativi all’ultima gestione degli agenti contabili quando comprendano partite di precedenti gestioni. La Sezione qualifica l’adempimento come di carattere sostanziale, diretto alla presa d’atto formale della chiusura della gestione.
Il passaggio centrale riguarda l’eccezione di prescrizione, che la Corte riqualifica come volta a ottenere la dichiarazione di estinzione del giudizio per decorso del termine decadenziale dell’art. 150, comma 1, c.g.c. La Sezione la reputa infondata perché la relazione del magistrato istruttore è stata depositata il 16 gennaio 2025, quindi entro cinque anni dal deposito del conto, avvenuto il 20 gennaio 2020. Il Collegio afferma che è il deposito della relazione — e non la sua notifica all’agente contabile — a integrare una delle ipotesi tassative di interruzione del termine.
Nel merito, la Corte ritiene sussistenti i presupposti per il discarico dell’agente ai sensi dell’art. 149, comma 2, c.g.c., non ravvisando irregolarità rilevanti sotto il profilo della corretta gestione contabile. La discrepanza delle giacenze è ricondotta a un mero errore materiale, confermato dall’esibizione di copia del mod. 40 relativo all’anno 2014. L’assenza del verbale di passaggio della gestione non impedisce l’approvazione, poiché i conti successivi riportano le medesime quantità senza variazioni.
Infine, il mancato deposito della relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c. è riferito all’amministrazione e non all’agente, secondo l’orientamento già espresso dalla stessa Sezione (sentenza n. 198/2024); la relazione è comunque stata acquisita in istruttoria. Il conto è pertanto approvato, con discarico dell’agente e accertamento delle rimanenze finali, demandandosi agli organi amministrativi il puntuale adempimento futuro. Nulla sulle spese, trattandosi di giudizio iscritto obbligatoriamente a ruolo di udienza.
Nota della Redazione
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