Valutazione partecipazioni col criterio del patrimonio netto (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 146 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, la valutazione delle partecipazioni azionarie detenute da un ente locale deve essere effettuata con il criterio della frazione di patrimonio netto, come previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale di cui all’allegato 4/3, punto 6.1.3, del d.lgs. n. 118/2011. Detto criterio trova applicazione anche con riferimento alla rilevazione del valore delle partecipazioni nel conto del consegnatario dei titoli, dovendosi fare riferimento all’ultimo bilancio di esercizio disponibile delle società partecipate. L’iscrizione al valore nominale costituisce una violazione di legge che inficia irrimediabilmente la regolarità del conto e preclude la funzione di adeguata rappresentazione della gestione dei beni in custodia, con conseguente non approvazione del conto e mancato discarico dell’agente.
Il Fatto
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Veneto, era chiamata a pronunciarsi sul conto giudiziale reso dal consegnatario dei titoli azionari del Comune di Cinto Caomaggiore per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2022. Il Magistrato istruttore, all’esito dell’istruttoria, rilevava che il valore complessivo dei titoli al 1° gennaio 2022 non concordava con il valore risultante dal conto giudiziale dell’esercizio precedente, e che il valore finale delle partecipazioni non trovava corrispondenza con quello indicato nello Stato patrimoniale del rendiconto dell’Ente.
Le discrepanze erano state giustificate dal Responsabile del Servizio finanziario con l’applicazione di un diverso criterio di valutazione nelle scritture dello Stato patrimoniale, mentre l’Ente segnalava l’erronea indicazione di una partecipazione in una società incorporata. Ritenendo le irregolarità ostative all’approvazione del conto, il Magistrato ne deferiva l’esame al Collegio.
La Motivazione della Corte
La Corte, pur prendendo atto delle argomentazioni dell’agente, ha rilevato un profilo di irregolarità assorbente che impedisce l’approvazione del conto e il conseguente discarico. Il criterio del valore nominale applicato dall’agente per l’iscrizione delle partecipazioni non è corretto in quanto il principio contabile applicato di cui all’allegato 4/3, punto 6.1.3, del d.lgs. n. 118/2011 prevede, quale criterio di valutazione per la rilevazione contabile delle immobilizzazioni finanziarie in titoli azionari, il ricorso al metodo del patrimonio netto.
Il medesimo criterio deve trovare applicazione anche con riferimento alla rilevazione del valore delle partecipazioni nel conto del consegnatario dei titoli, dovendosi far riferimento all’ultimo bilancio di esercizio disponibile delle società partecipate. La Corte ha precisato che i valori disponibili al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun esercizio sono quelli riferiti rispettivamente all’esercizio -2 e -1 da quello in corso.
L’avvenuta iscrizione delle partecipazioni al valore nominale anziché con il criterio del patrimonio netto costituisce una violazione di legge che inficia la regolarità del conto e preclude la funzione di adeguata rappresentazione della gestione dei beni in custodia. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ord. n. 7390/2007), secondo cui il giudizio sul conto non può essere limitato al titolo originario nella sua materialità ma deve riguardare anche le variazioni del valore dei titoli, ex art. 29, ultimo comma, R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali in virtù dell’art. 93 TUEL.
Il patrimonio netto, in quanto determinato dal differenziale tra attività e passività, ha un elevato valore informativo perché fornisce espressione dell’autonomia finanziaria e della solidità gestionale della società. L’irregolarità riscontrata è stata considerata assorbente, esonerando il Collegio dalla valutazione dell’ulteriore profilo relativo alla completezza dell’elenco delle partecipazioni.
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Nota della Redazione
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