Gestione economale irregolare: responsabilità personale degli agenti contabili (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 39 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, la gestione della cassa economale è irregolare quando le spese effettuate dall’agente contabile difettano dei caratteri di imprevedibilità, non programmabilità ed urgenza e non trovano riscontro nelle categorie ammesse dal regolamento dell’ente. Il ricorso alla cassa economale deve essere motivato e documentato nei presupposti, con indicazione delle ragioni di immediatezza e urgenza a sostegno di ciascuna spesa. L’irregolarità della gestione va dichiarata anche in assenza di ammanchi, con condanna personale di ciascun agente contabile nei limiti del proprio periodo di carica. Le integrazioni documentali prodotte soltanto nel corso del giudizio non sanano i profili di irregolarità contestati.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto la gestione del fondo economale di un Comune per l’esercizio finanziario 2022, affidata a due agenti contabili che si sono avvicendati nella carica: il primo per il periodo 1.1.2022 – 30.6.2022, il secondo per il periodo 1.7.2022 – 31.12.2022. Il conto, reso in forma unitaria, è stato instaurato su relazione d’irregolarità del magistrato relatore, che aveva contestato una serie di criticità: la pluralità di agenti per il medesimo esercizio con deposito di un unico conto, l’assenza di visto di regolarità amministrativo-contabile e di parifica, la non conformità al modello 23 di cui al d.P.R. n. 194/1996, il rimborso di spese prive dei caratteri di indifferibilità, imprevedibilità ed urgenza e di spese non adeguatamente documentate.
Il magistrato relatore ha chiesto la dichiarazione di irregolarità del conto e la condanna dei due agenti, rispettivamente per € 176,00 e € 1.844,00, oltre rivalutazione ed interessi. Il P.M. ha espresso parere favorevole ai rilievi; gli agenti hanno confermato le controdeduzioni contenute nelle memorie difensive.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla natura della gestione economale, qualificata come gestione di cassa in regime di anticipazione in cui l’economo è personalmente responsabile delle somme ricevute e deve dimostrare la regolarità dei pagamenti eseguiti. Il quadro normativo è individuato nel d.lgs. n. 267/2000 e nel d.lgs. n. 118/2011, oltre che nei regolamenti di contabilità dell’ente. Le spese economali costituiscono una deroga alla programmazione degli acquisti e richiedono il carattere della non programmabilità e imprevedibilità.
Quanto alla pluralità di agenti, il rilievo è superato dalla volontà del relatore di procedere all’analisi delle singole responsabilità in funzione del periodo di gestione, essendo il conto unitario firmato da ciascun agente per il proprio periodo. L’assenza del visto di regolarità amministrativo-contabile integra invece un’irregolarità non sanabile per violazione del principio di alterità tra controllato e controllore; la parifica, viceversa, può ricavarsi dalla verifica di cassa del revisore.
La non conformità del conto al modello 23 è riconosciuta, ma la Corte rileva che le memorie difensive hanno allegato il modello completo; la gestione si è chiusa in pareggio, con restituzione dell’anticipazione. La procedura di compensazione contabile tra mandati e reversali è però giudicata irrituale, perché non prevista dal quadro normativo, lesiva del principio di integrale rappresentazione delle poste e del principio di annualità.
Il nucleo della decisione riguarda le spese illegittime. Quelle prive dei caratteri di indifferibilità, imprevedibilità ed urgenza non sono rimborsabili; quelle non corrispondenti all’art. 6 del Regolamento non sono sanate dalle integrazioni documentali tardive, che omettono le ragioni giustificative del ricorso alla procedura economale. Richiamando la giurisprudenza contabile, la Corte afferma che il ricorso alla cassa economale deve essere motivato e documentato nei presupposti.
Conclusivamente, la gestione è dichiarata irregolare pur in assenza di ammanchi, con condanna degli agenti, ciascuno per il proprio periodo, al pagamento degli importi contestati, oltre rivalutazione ed interessi legali dal deposito della sentenza.
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Nota della Redazione
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