Il controllo della Corte dei conti non si estende agli atti costitutivi (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 236 del 19.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo preventivo attribuito alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, TUSP ha a oggetto esclusivamente l’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria. Esso non si estende agli atti di costituzione di associazioni senza scopo di lucro, difettando il presupposto oggettivo individuato dall’art. 2, comma 1, lett. l), TUSP nel rinvio ai tipi societari del Libro V del Codice civile. La distinzione tra enti lucrativi ed enti non lucrativi riposa sul criterio della distribuzione degli utili, esclusa nelle associazioni e fisiologica nelle società. Ne deriva che, ove l’amministrazione opti per il modello associativo, la Sezione regionale di controllo deve dichiarare il non luogo a provvedere. Le disposizioni del TUSP non si applicano, per espressa previsione, alle partecipazioni a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni.
Il Fatto
Un Comune ha approvato una deliberazione consiliare con cui ha manifestato la volontà di costituire una Comunità Energetica Rinnovabile ai sensi dell’art. 42-bis d.l. n. 162/2019, convertito dalla legge n. 8/2020, per accedere al regime incentivante dedicato agli impianti a fonte rinnovabile in regime di autoconsumo. L’ente ha individuato nel modello dell’associazione non riconosciuta la forma aggregativa ritenuta più idonea, con oneri di costituzione a proprio carico.
Con la stessa deliberazione il Comune ha approvato gli schemi di statuto, di atto costitutivo e l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse, delegando il Sindaco alla sottoscrizione. L’ufficio di ragioneria ha trasmesso la deliberazione alla Sezione regionale di controllo, ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP, perché si pronunciasse sulla conformità dell’atto.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta in via preliminare la questione della sussistenza dei presupposti normativi che la legittimano a pronunciarsi. L’art. 5, comma 3, TUSP, come modificato dall’art. 11, comma 1, lett. a), legge n. 118/2022, impone all’amministrazione di inviare l’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione alla Corte dei conti, che delibera sulla conformità dell’atto ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, agli artt. 4, 7 e 8 TUSP, con riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità.
Il Collegio richiama le Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/22 e n. 19/SSRRCO/QMIG/2022, che hanno individuato la ratio della funzione nel sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta amministrativa prima che essa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato. Da tale impostazione deriva che il controllo resta circoscritto agli atti di costituzione societaria o di acquisto di partecipazioni, non potendosi estendere agli atti costitutivi di associazioni.
La Corte fonda la distinzione tra enti lucrativi e non lucrativi sul criterio della distribuzione degli utili. Nelle società la ripartizione è evento periodico e fisiologico, tanto che una clausola che la escludesse sarebbe nulla per contrasto con l’art. 2247 c.c., e trova giustificazione il divieto di patto leonino di cui all’art. 2265 c.c.. Nelle associazioni, invece, la distribuzione degli utili è esclusa. L’art. 1, comma 4, lett. b), TUSP conferma la non applicazione della disciplina alle partecipazioni a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni.
Il Collegio aderisce all’orientamento già espresso con le deliberazioni n. 297/2023/PASP e n. 226/2024/PASP, e richiama la giurisprudenza di altre Sezioni regionali che hanno escluso l’applicabilità dell’art. 5 TUSP all’atto di costituzione di un’associazione senza scopo di lucro (SRC Lazio n. 124/2023/PASP) e di un consorzio non qualificabile come società consortile ai sensi dell’art. 2615-ter c.c. (Sez. contr. Lombardia n. 143/2022/PAR; Sez. contr. Umbria n. 14/2023/PASP).
Nel caso concreto il Comune ha optato per il modello associativo, come indicato nella delibera, nella bozza di statuto e nell’atto costitutivo, con l’assenza dello scopo di lucro quale elemento caratterizzante. Tale profilo è dirimente e impone la declaratoria di non luogo a provvedere, non sussistendo i presupposti richiesti dall’art. 5 TUSP. La Corte dispone la trasmissione della deliberazione all’amministrazione e la sua pubblicazione sul sito istituzionale.
Nota della Redazione
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