Obbligo di resa del conto giudiziale e consegnatario con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 216 del 28.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili di un ente locale, privo di un deposito o magazzino alimentato da acquisizioni in stock e destinato a ricostituire le scorte operative, è titolare di un mero debito di vigilanza e non di un debito di custodia; egli va pertanto qualificato come agente amministrativo e non come agente contabile. Ne consegue che su di lui non grava l’obbligo di resa del conto giudiziale, con la conseguenza che il giudizio di conto è improcedibile. Il debito di custodia presuppone una gestione tipicamente di magazzino, con consistenze iniziali e rimanenze finali, movimenti di carico e scarico e obbligo restitutorio. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa e il controllo di gestione.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda il rendiconto reso, per l’esercizio finanziario 2013, da un consegnatario di beni mobili in servizio presso un ente locale, depositato con ampio ritardo rispetto alla tempistica prevista dall’art. 139 del Codice di Giustizia Contabile. Il magistrato istruttore, rilevata l’insussistenza degli elementi per una proposta di regolarità del conto e di discarico, ha deferito la questione al Collegio.

Secondo la relazione istruttoria, l’atto depositato conteneva un mero elenco di beni ubicati presso l’ufficio di un dirigente e in locali annessi, privo dei dati relativi allo scarico e alla consistenza richiesti dal modello 24 di cui al d.P.R. n. 194/1996, e dunque non qualificabile come conto giudiziale. L’agente contabile, con memoria, ha preso atto che per i beni affidati non si configurava un debito di custodia e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità; analoga conclusione ha rassegnato il Pubblico Ministero.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, secondo cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza, e dall’art. 12 del d.P.R. n. 254/2002, che espressamente esclude dall’obbligo i consegnatari con debito di vigilanza, riservandolo ai titolari di un debito di custodia.

La Corte richiama poi l’art. 93 del T.U.E.L., che pure fa riferimento alla gestione dei beni degli enti locali con locuzione ampia, ma che non vale a superare il principio consolidato per cui soltanto i consegnatari con debito di custodia sono tenuti alla resa del conto, come affermato dalla giurisprudenza contabile (Sez. Abruzzo n. 89/2015, Sez. Piemonte n. 278/2021, Sez. Veneto n. 37/2014).

La distinzione viene ricostruita in termini funzionali. Il debito di custodia presuppone un deposito o magazzino alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni dell’amministrazione; esso impone di dar conto di consistenze iniziali e rimanenze finali, dei movimenti di carico e scarico e di un obbligo restitutorio. Il debito di vigilanza, invece, connota l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, limitandosi alla sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e alla gestione delle scorte destinate all’uso immediato.

Il Collegio precisa il criterio di discrimine: se la giacenza presso i singoli uffici eccede, per qualità o quantità, la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità, essa è finalizzata al continuativo rifornimento e configura una vera e propria gestione contabile, soggetta a conto. I beni giacenti e le scorte operative strettamente necessarie all’ordinario funzionamento ne restano esclusi, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa (Sez. Calabria n. 39/2020, Sez. Liguria n. 133/2016).

Nel caso concreto i beni elencati erano in uso all’ufficio per le ordinarie funzioni istituzionali e non custoditi in un deposito per la successiva distribuzione; sul piano formale la sola elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione di magazzino conforme al modello 24. Venuti meno i presupposti normativi della resa del conto, il giudizio di conto è dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese processuali ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., essendo il giudizio limitato alla risoluzione di questioni preliminari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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