Responsabilità docente a tempo pieno: esclusività e danno da provare (Corte dei Conti Sez. I App. n. 83 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa del docente universitario a tempo pieno, l’obbligo di riversare il compenso percepito per prestazioni extraistituzionali, previsto dall’art. 53, commi 7 e 7-bis, del d.lgs. n. 165/2001, opera esclusivamente nelle situazioni di incompatibilità relativa, cioè per gli incarichi in astratto autorizzabili ma svolti senza autorizzazione. Per le attività radicalmente incompatibili e non autorizzabili, la violazione del dovere di esclusiva non determina alcun automatismo risarcitorio né una presunzione legale di pregiudizio: il danno patrimoniale deve essere concretamente provato dalla Procura contabile, secondo le regole ordinarie, dimostrando la riduzione qualitativa o quantitativa della prestazione accademica. La prescrizione dell’azione erariale decorre, fuori dall’occultamento doloso, dalla verificazione del fatto dannoso, e non dal momento in cui l’amministrazione o la Corte dei conti ne vengono a conoscenza.
Il Fatto
Un professore ordinario di un ateneo romano, in regime di impegno a tempo pieno, viene convenuto in giudizio dalla Procura regionale per avere svolto, tra il 2011 e il 2020, attività extraistituzionale ritenuta non autorizzabile. Gli accertamenti di polizia tributaria quantificano un pregiudizio complessivo composto da tre voci: i compensi per attività libero-professionale individuale, gli utili ritratti da due società di ingegneria di cui il docente deteneva quote e rivestiva ruoli operativi, e il differenziale retributivo tra tempo pieno e tempo definito.
Il giudice di prime cure accoglie parzialmente la domanda e condanna il docente al pagamento di una somma in favore dell’ateneo, parametrata agli utili societari e all’indennità di esclusiva. Propongono appello sia il docente, per la prescrizione e il merito, sia la Procura regionale, contestando la qualificazione e la quantificazione del danno. Nelle more, la Procura generale deferisce alle Sezioni riunite la questione di massima sull’ambito dell’obbligo restitutorio.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta anzitutto la questione pregiudiziale della prescrizione. L’eccezione relativa agli incarichi individuali, riproposta con memoria nel 2026 e non con l’appello principale, è inammissibile: la parte vittoriosa nel merito, a fronte di una eccezione espressamente rigettata in primo grado, deve impugnare il capo con l’appello, essendosi formata una soccombenza virtuale su quel punto.
Nel merito, la Corte recepisce il vincolo conformativo della pronuncia nomofilattica delle Sezioni riunite, che limita l’obbligo di riversamento alle sole ipotesi di incompatibilità relativa. Quanto ai dodici incarichi individuali, le emergenze documentali ne confermano il carattere occasionale: consulenze tecniche d’ufficio e di parte rese per nomina dell’autorità giudiziaria o di enti pubblici, comunicate all’ateneo, per un volume d’affari contenuto e distribuito su un decennio.
Diversa è la valutazione dell’attività svolta attraverso le due società di ingegneria. La Corte ritiene provata, secondo il criterio del più probabile che non, la partecipazione operativa, stabile e organizzata del docente, con funzioni tecnico-gestionali riconducibili a un vero centro d’interessi prevalente. Ricorrono gli indicatori della condotta dolosa: la durata pluriennale, la reiterazione e la mancata informazione all’ateneo. Il dolo così accertato esclude l’applicazione della novella in tema di colpa grave e tetto risarcitorio.
Tuttavia, proprio il principio nomofilattico impedisce di qualificare l’attività assolutamente incompatibile come danno da mancata entrata. La Corte esclude sia la posta parametrata agli utili societari, che duplicherebbe il pregiudizio, sia il differenziale retributivo tra tempo pieno e definito, sia l’indennità di esclusiva: la violazione del patto di esclusiva deve essere concretamente provata, non evincersi dal mero svolgimento di attività eteronome. Nel caso di specie risultano invece elementi di segno opposto, come l’incremento delle ore di insegnamento e la produzione accademica.
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Nota della Redazione
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