Estinzione del giudizio per definizione agevolata e spese non ripetibili (Cass. civ. Sez. V n. 5776 del 04.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata della lite pendente, disciplinata dall’art. 1, commi 197 e 198, legge n. 197/2022, determina l’estinzione del processo tributario quando il contribuente documenta il deposito della domanda di definizione e il versamento degli importi dovuti o della prima rata. Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate, non essendo prevista alcuna ripetizione a favore della parte vittoriosa in senso processuale. La definizione agevolata non integra alcuno dei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non giustifica l’imposizione del doppio contributo unificato, stante la natura lato sensu sanzionatoria della misura, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che, in grado di appello, aveva rigettato il gravame dell’Ufficio e confermato la decisione di primo grado favorevole alla società contribuente. Oggetto della controversia era l’avviso di accertamento con cui, per l’anno di imposta 2009, l’Ufficio aveva recuperato maggiori IRES, IVA e IRAP.

Nel corso del giudizio di legittimità la parte controricorrente ha depositato istanza chiedendo la declaratoria di estinzione del processo, avendo presentato domanda di definizione della lite pendente ai sensi della legge n. 197/2022 e avendo provveduto al pagamento di quanto dovuto.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte muove dalla disciplina della definizione agevolata recata dall’art. 1, comma 197, legge n. 197/2022, che consente al contribuente di chiedere la sospensione del processo fino al 10 ottobre 2023 depositando la domanda di definizione e la prova del versamento degli importi dovuti o della prima rata. Il successivo comma 198 stabilisce che, in tal caso, il processo è dichiarato estinto con decreto del Presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.

La Corte ha verificato che la parte contribuente ha documentato, con riferimento al giudizio in corso, di aver presentato la domanda di definizione agevolata e di aver eseguito il pagamento previsto. Sussistono dunque i presupposti per la declaratoria di estinzione del processo.

Quanto alle spese, il Collegio rileva che esse rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo il disposto del comma 198 richiamato. La definizione agevolata non apre quindi spazio ad alcuna ripetizione in favore di una parte rispetto all’altra.

La Corte affronta infine la questione del doppio contributo unificato. Esclusa l’applicabilità della misura, il Collegio osserva che essa è prevista per i soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame. Trattandosi di misura di natura lato sensu sanzionatoria, ne è preclusa l’applicazione estensiva o analogica, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata nel provvedimento.

Il processo è pertanto dichiarato estinto, con integrale conferma del regime delle spese secondo la disciplina della definizione agevolata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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