Inerenza dei costi e abuso del diritto onere probatorio e riesame (Cass. civ. Sez. V n. 5774 del 04.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte dirette e di detrazione I.V.A., la deducibilità dei costi richiede la loro inerenza all’attività di impresa, da intendere come necessità di riferire i costi all’esercizio dell’attività, secondo una valutazione qualitativa e non quantitativa. In caso di contestazione dell’amministrazione finanziaria, l’onere della prova dell’esistenza, dell’inerenza e della coerenza economica del costo grava sul contribuente. Tuttavia l’inerenza non può essere esclusa in virtù del solo giudizio sulla congruità del costo, salvo che l’amministrazione dimostri la macroscopica antieconomicità dell’operazione. Il divieto di abuso del diritto preclude i vantaggi fiscali ottenuti mediante uso distorto di strumenti giuridici in difetto di ragioni economicamente apprezzabili, ma va escluso quando sussista una compresenza non marginale di ragioni extrafiscali, anche di natura organizzativa.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a un’associazione professionale un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2009, imputando costi non inerenti relativi a fatture emesse da una società in accomandita semplice e rideterminando il maggior valore ai fini I.R.A.P., oltre a rettificare le detrazioni I.V.A.. Ulteriori avvisi erano notificati nei confronti dei soci per i maggiori redditi da partecipazione.
I contribuenti impugnavano gli atti davanti alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva i ricorsi. La Commissione tributaria regionale, previa riunione, rigettava l’appello dell’Ufficio, ritenendo provata l’esistenza del rapporto contrattuale e degli incarichi, l’inerenza dei costi, la congruità del prezzo e l’insussistenza di finalità elusive. L’Agenzia proponeva allora ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via preliminare il profilo del contraddittorio, rilevando che l’Agenzia non aveva evocato in giudizio gli associati, litisconsorti necessari in considerazione del thema decidendum. Tuttavia, in ragione dell’esito del giudizio, non si rende necessario assegnare un termine per integrare il contraddittorio ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ.
Con il primo motivo l’Agenzia deduceva la violazione degli artt. 109 T.U.I.R., 2697 e 2729 c.c., contestando l’erronea valutazione dell’inerenza dei costi. La Corte richiama i principi consolidati: l’inerenza va valutata in termini qualitativi; la prova grava sul contribuente; ma la parte può integrare il contenuto della fattura con elementi idonei a dimostrare la deducibilità. Soprattutto, l’inerenza non si esclude per un mero giudizio sulla congruità del costo, salvo prova della macroscopica antieconomicità.
Dal testo dell’avviso di accertamento emerge che l’Ufficio aveva contestato l’indeducibilità sotto il solo profilo della mancanza di prova dell’inerenza, non anche dell’inesistenza o non congruità dei costi. Il motivo, pertanto, non investe l’erronea ricognizione della norma, ma la fattispecie concreta: si traduce in un vizio motivazionale volto a una rilettura delle risultanze processuali, estraneo al vizio di legittimità e precluso alla Corte di legittimità.
Con il secondo motivo l’Agenzia lamentava la violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 54, comma 6-bis, d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che i rapporti di parentela tra i titolari dell’associazione e i soci della società rivelassero un’ipotesi di abuso del diritto per mero risparmio fiscale.
La Corte ribadisce che il divieto di abuso preclude i vantaggi fiscali ottenuti con uso distorto di strumenti giuridici in difetto di ragioni economicamente apprezzabili. L’abusività va però esclusa quando sussista una compresenza non marginale di ragioni extrafiscali, potendo consistere in un miglioramento strutturale e funzionale dell’azienda. Nel caso concreto la Commissione regionale ha accertato che la società svolgeva la medesima attività anche per clienti diversi e che l’esternalizzazione trovava causa in considerazioni economico-organizzative. Anche tale motivo mira a una rilettura degli atti preclusa in sede di legittimità.
Il ricorso è dunque rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese del giudizio di legittimità. Non trova applicazione l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, essendo la parte soccombente ammessa alla prenotazione a debito.
Nota della Redazione
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