Estinzione del giudizio erariale per rito abbreviato e pagamento (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 277 del 11.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito abbreviato di cui all’art. 130 c.g.c., il pagamento integrale della somma determinata dal Collegio con il decreto di ammissione, nel termine e con le modalità ivi stabiliti, determina l’estinzione del giudizio di responsabilità amministrativa. La declaratoria consegue al rituale deposito della documentazione attestante l’avvenuto versamento in favore dell’amministrazione danneggiata. Quanto alle spese, l’art. 130, comma 8, c.g.c. ne rimette la statuizione alla valutazione del giudice, diversamente da quanto previsto per l’estinzione ex art. 111, comma 8, c.g.c. e per la rinuncia agli atti ex art. 110, comma 7, c.g.c. La definizione alternativa anticipata, evitando il rito ordinario, giustifica la compensazione.

Il Fatto

La Procura regionale erariale citava in giudizio il responsabile dell’Area Servizi Tecnico-Territoriali di un Comune, per il periodo indicato nell’atto, chiedendone la condanna al risarcimento del danno asseritamente cagionato all’Amministrazione di appartenenza in misura pari a euro 10.573,81. Il pregiudizio era connesso all’omesso adeguamento del contributo parametrato al costo di costruzione relativo all’anno 2009, con conseguente mancata entrata per l’Ente. Il convenuto eccepiva l’insussistenza dell’elemento oggettivo e di quello soggettivo dell’illecito, la corresponsabilità dei funzionari succedutisi nella direzione dell’Area Tecnica e l’erroneità dei conteggi, chiedendo in via subordinata la minor quantificazione del danno.

Ferme le contestazioni, il convenuto chiedeva di essere ammesso alla definizione del procedimento mediante rito abbreviato, proponendo il pagamento di un importo complessivo di euro 4.200,00, pari a circa il 40% della pretesa azionata, con parere positivo della Procura regionale. Il Collegio, con decreto, accoglieva la richiesta e determinava la somma dovuta in euro 4.200,00, disponendone il versamento in favore del Comune entro trenta giorni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto del rituale deposito della documentazione riguardante il pagamento effettuato nella misura e con le modalità stabilite nel decreto di ammissione. Da tale adempimento discende la definizione del giudizio nei confronti del convenuto, ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c.

In conseguenza dell’avvenuto pagamento, il Collegio dichiara l’estinzione del giudizio, in conformità al costante e uniforme orientamento della Sezione, richiamato nel testo. La pronuncia non investe il merito dell’addebito, ma si fonda sul perfezionamento della definizione alternativa.

Sul regolamento delle spese, il Collegio rileva che la statuizione è oggetto di valutazione del giudice per espressa previsione dell’art. 130, comma 8, c.g.c., diversamente da quanto disposto per i casi di estinzione regolati dall’art. 111, comma 8, c.g.c., ove le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute, e per l’estinzione per rinuncia agli atti a termini dell’art. 110, comma 7, c.g.c., che non dà luogo a pronuncia sulle spese.

Il Collegio ritiene sussistenti elementi sufficienti per accogliere la richiesta di compensazione avanzata dal convenuto, rispetto alla quale il Pubblico Ministero si è rimesso alla valutazione del giudicante. A tal fine valorizza la circostanza che l’istanza di definizione alternativa ha consentito di non avviare la procedura più complessa e onerosa del rito ordinario, in primo grado ed eventualmente in appello, e di pervenire, entro il termine fissato, al tempestivo e completo versamento delle somme in favore dell’amministrazione danneggiata.

Oltre alla mancata opposizione del Pubblico Ministero, il Collegio considera gli ulteriori elementi già valutati in sede di emissione del decreto di ammissione, relativi alla congruità della somma proposta con il parere concorde del Pubblico Ministero, alla condotta del convenuto e all’entità del danno, per come emergenti allo stato degli atti di causa, oltre all’odierna non opposizione. Il giudizio di responsabilità amministrativa è pertanto dichiarato estinto e le spese di giudizio sono compensate tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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