Dipendente militare, incarico non autorizzato e riversamento dei compensi percepiti (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 180 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il dipendente pubblico che svolge un incarico retribuito senza la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza è tenuto a riversare all’ente l’intero compenso percepito, ai sensi dell’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001. L’obbligo di riversamento opera anche quando l’incarico non sia in astratto autorizzabile, per la sua incompatibilità assoluta con il rapporto di servizio a tempo pieno. La preventiva autorizzazione richiede forma scritta e adeguata motivazione: comunicazioni verbali o conoscenze di fatto non la sostituiscono. La quantificazione del danno è effettuata al lordo delle ritenute fiscali IRPEF operate a titolo d’acconto, secondo il principio affermato dalle Sezioni Riunite n. 13/QM del 2021. Le somme già recuperate in via amministrativa sono computate in sede esecutiva.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti ha convenuto in giudizio un graduato aiutante dell’Esercito Italiano per il risarcimento di euro 44.522,50, oltre accessori, per il danno arrecato al Ministero della Difesa. La contestazione riguarda lo svolgimento di un’attività extra-istituzionale non autorizzata: dal 14 ottobre 2019 al 31 dicembre 2022 il convenuto ha ricoperto la carica di componente del consiglio di amministrazione di una società in house interamente partecipata da enti locali, percependo il compenso contestato.
Secondo l’ufficio requirente, nessuna autorizzazione preventiva fu mai richiesta all’amministrazione di appartenenza, che avrebbe appreso dell’incarico solo nell’aprile 2023, a incarico cessato. Il convenuto si è costituito, deducendo di essersi rivolto ai propri superiori gerarchici, i quali lo avevano rassicurato sull’assenza di incompatibilità e sulla non necessità di autorizzazione, e di avere trasmesso al comando il verbale assembleare di nomina. Ha quindi prospettato l’assenza dell’elemento soggettivo e ha invocato, in subordine, l’esercizio del potere riduttivo.
La Motivazione della Corte
Dichiarata inammissibile l’istanza di definizione ai sensi dell’art. 130 del c.g.c., la Sezione ha ritenuto fondata la domanda risarcitoria. Muovendo dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, i giudici hanno ricostruito la disciplina come presidio del principio di esclusività del pubblico impiego, in attuazione dell’art. 98 Cost., evidenziando che i doveri di imparzialità e buon andamento giustificano cautele assenti nei rapporti di lavoro privati.
Nel caso concreto, l’attività è risultata non solo non autorizzata, ma non autorizzabile, trattandosi di incarico conferito a dipendente a tempo pieno e in una società che, secondo lo statuto richiamato, svolge anche attività commerciale. La Sezione ha aderito all’orientamento consolidato del giudice contabile, che estende l’obbligo di riversamento alle ipotesi di incompatibilità assoluta, prendendo atto del diverso indirizzo delle Sezioni Riunite n. 1/2025/QM ma dando continuità al precedente indirizzo richiamato dalla sentenza n. 167/2025 della stessa Sezione.
Quanto all’elemento oggettivo, la Corte ha escluso che la forma scritta dell’autorizzazione, requisito essenziale, possa essere sostituita da comunicazioni verbali o da conoscenze di fatto. Le interlocuzioni con i superiori gerarchici non valgono a colmare la carenza del provvedimento formale. È stata inoltre ritenuta irrilevante la dichiarazione fiscale degli introiti, poiché all’amministrazione finanziaria sono demandati compiti estranei alla valutazione delle incompatibilità. La richiesta di prova testimoniale è stata respinta perché non necessaria. Il verbale assembleare depositato, privo del protocollo di arrivo al comando, è stato ritenuto inidoneo a provare la trasmissione tempestiva.
Sul piano soggettivo, la condotta è stata qualificata come dolosa, in ragione della durata dell’incarico e della dichiarazione resa al momento della nomina, con cui il convenuto aveva attestato l’insussistenza dei divieti. La quantificazione del danno è stata confermata al lordo delle ritenute fiscali IRPEF, in applicazione del principio delle Sezioni Riunite n. 13/QM del 2021. Il convenuto è stato condannato al pagamento di euro 44.522,50, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, con computo in sede esecutiva delle somme già recuperate.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.