Responsabilità erariale del docente: danno da prova, non in re ipsa (Corte dei Conti Sez. III App. n. 108 del 11.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La mera sussistenza di una situazione di incompatibilità assoluta tra l’attività extra-istituzionale svolta dal dipendente pubblico e i compiti d’ufficio non determina in via automatica il sorgere della responsabilità amministrativa. Il danno erariale non può essere considerato in re ipsa: incombe sul pubblico ministero contabile l’onere di provare, secondo le ordinarie regole sui mezzi e le fonti di prova, che il dipendente, a causa delle attività incompatibili, abbia sottratto energie lavorative all’amministrazione datrice di lavoro e non abbia diligentemente reso la propria prestazione. Il trattenimento dei compensi percepiti per attività non autorizzate non integra di per sé un danno, quando difetti la dimostrazione della minore resa del servizio e della diminuzione quantitativo-qualitativa delle prestazioni.

Il Fatto

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, aveva condannato un docente universitario in regime di tempo pieno al risarcimento del danno erariale per non avere valutato la necessità di autorizzazione preventiva in relazione a incarichi extra-istituzionali svolti per conto dello Stato Città del Vaticano. Il professore aveva proposto appello, contestando la qualificazione delle prestazioni come attività libero professionale e sostenendo che si era trattato di pareri e studi tecnico-scientifici resi in qualità di esperto del settore.

La Procura generale aveva chiesto la conferma della condanna, eccependo che le prestazioni costituivano attività professionale e che non risultava dimostrata la finalità scientifica addotta dall’appellante.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 cost., che consente di definire il giudizio affrontando direttamente i profili di più immediata percepibilità, in ossequio al principio di economia processuale, richiamando Cass. n. 3269/2024.

Pur condividendo la qualificazione delle prestazioni come attività libero professionale — attestata dall’esistenza di una partita IVA e dalle numerose fatture relative alle annualità dal 2012 al 2016 — la Corte affronta il nodo del danno. Il Collegio si uniforma al principio di diritto elaborato dalle Sezioni riunite n. 1 del 2025, che distingue tra attività non autorizzate ma autorizzabili e attività assolutamente incompatibili.

Secondo tale principio, la ripetizione del compenso ex art. 53, comma 7 e 7-bis, del d.lgs. n. 165/2001 riguarda le sole situazioni di incompatibilità relativa, ferma restando la risarcibilità delle conseguenze patrimoniali derivanti da attività radicalmente incompatibili. Ne consegue che, in quest’ultimo caso, il danno non è automatico, ma deve essere accertato dal giudice tenendo conto di tutte le circostanze del caso.

La Corte afferma che il danno arrecato all’amministrazione deve essere provato secondo le ordinarie regole che disciplinano i mezzi e le fonti di prova e non può essere considerato in re ipsa. La mera situazione di incompatibilità assoluta non fa sorgere in automatico la responsabilità a carico del pubblico dipendente.

Nel caso di specie, pur risultando comprovata la condotta consistente nello svolgimento di attività incompatibili, il pubblico ministero non ha né provato né prospettato alcuno specifico profilo di danno, essendosi limitato a chiedere il risarcimento del danno da mancato riversamento dei compensi. Difetta quindi la dimostrazione della minore resa del servizio e della diminuzione quantitativo-qualitativa delle prestazioni. L’appello è pertanto accolto e la domanda di risarcimento respinta; le spese sono compensate in ragione delle novità giurisprudenziali intervenute.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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