Danno all’immagine e sentenza irrevocabile: irrilevante l’abolitio criminis dell’abuso d’ufficio (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 15 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’esercizio dell’azione erariale per danno all’immagine della P.A., la condizione di procedibilità è integrata dalla sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata, all’esito del dibattimento, per uno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione. La successiva abrogazione del reato non incide sull’azione di responsabilità contabile già promossa, non risultando intervenuta la revoca ex art. 673 cod. proc. pen. A fronte di abolitio criminis, l’art. 2, comma 4, cod. pen. opera il solo ambito penale e non fa cessare le obbligazioni civili nascenti dal fatto illecito: l’autonomia della giurisdizione contabile rispetto a quella penale consente l’accertamento autonomo del pregiudizio reputazionale. Il ricorso all’art. 599-bis cod. proc. pen. non equivale a patteggiamento, non essendo applicabile in appello l’art. 445 cod. proc. pen.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio un ufficiale giudiziario in servizio presso un ufficio notifiche, chiedendo il risarcimento del danno all’immagine arrecato al Ministero della giustizia per complessivi euro 25.000,00. Il dipendente era stato condannato in primo grado, all’esito del dibattimento, per i reati di cui agli art. 479 cod. pen. e art. 323 cod. pen., con pena poi rideterminata in appello.

La difesa ha eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento e la nullità dell’atto di citazione per difetto della condizione di procedibilità, sostenendo che il giudizio penale si fosse concluso con una sentenza di applicazione della pena e che l’intervenuta abrogazione dell’abuso d’ufficio avesse travolto il presupposto dell’azione erariale.

La Motivazione della Corte

La Sezione rigetta l’eccezione di prescrizione: il termine quinquennale decorre ex lege dalla data di irrevocabilità della sentenza penale di condanna, e la notifica dell’invito a dedurre, perfezionatasi il 16 maggio 2024, è tempestiva rispetto alla scadenza.

Quanto alla condizione di procedibilità, la Corte esclude che il giudizio penale si sia definito con patteggiamento. In appello le parti hanno fatto ricorso all’art. 599-bis cod. proc. pen., istituto introdotto dalla legge n. 103/2017 e distinto dall’applicazione concordata della pena: nella specie sono state confermate tutte le statuizioni della sentenza di primo grado, comprese le spese processuali e l’interdizione dai pubblici uffici, effetto incompatibile con la disciplina dell’art. 445 cod. proc. pen.

La Corte affronta poi la questione centrale. L’abrogazione dell’art. 323 cod. pen. ad opera della legge n. 114/2024 consente di attivare il rimedio dell’art. 673 cod. proc. pen., ma allo stato nessuna revoca è intervenuta. Resiste, inoltre, il limite dell’art. 2, comma 4, cod. pen., che preclude l’applicazione retroattiva della legge più favorevole quando sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

Il principio penalistico, tuttavia, non governa gli effetti extrapenali. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui le obbligazioni civili nascenti dal fatto illecito non cessano, e quella contabile che sottrae la responsabilità erariale per danno all’immagine, di natura risarcitoria, alla retroattività della legge più favorevole. L’autonomia della giurisdizione contabile impone un accertamento distinto della lesione reputazionale.

Nel merito la domanda è accolta. Il rapporto di servizio è pacifico e le condotte, definitivamente acclarate, hanno leso il prestigio e l’affidabilità dell’amministrazione, su un duplice piano interno ed esterno. Il clamor fori non richiede necessariamente risonanza mediatica, potendo rilevare la divulgazione all’interno del plesso pubblicistico. Il danno è liquidato equitativamente ex art. 1226 cod. c.c., non essendo applicabile il criterio del duplum di cui all’art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994, per difetto di prova di un vantaggio patrimoniale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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