Morte del ricorrente e mancata riassunzione: estinzione del giudizio contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 32 del 20.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti, l’interruzione del processo per morte del ricorrente impone la prosecuzione o la riassunzione nei termini di legge. La mancata presentazione della domanda di prosecuzione o di riassunzione determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 109, comma 6, del Codice di giustizia contabile. Il giudice dichiara l’estinzione con sentenza, senza pronuncia sulle spese.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente in quiescenza, aveva adito la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia chiedendo il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione per gli importi maturati a titolo di adeguamento pensionistico e per gli effetti retroattivi dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro successivi al pensionamento. Il ricorso era stato depositato nel febbraio 2023.
Nel corso del giudizio, all’udienza del 12 luglio 2023, il giudice disponeva con ordinanza a verbale l’interruzione del processo per morte del ricorrente. Nessuna domanda di prosecuzione né di riassunzione risulta pervenuta nei termini di legge.
La Motivazione della Corte
La questione decisa attiene alle conseguenze processuali dell’interruzione del giudizio per morte della parte ricorrente e all’inerzia dei successori nel riattivare il contraddittorio.
Il giudice richiama l’art. 109, comma 6, del Codice di giustizia contabile, che ricollega espressamente all’omessa riassunzione nei termini l’estinzione del giudizio. La norma opera come automatismo processuale una volta accertata l’assenza di iniziativa delle parti legittimate.
La Corte rileva che non è pervenuta alcuna domanda di prosecuzione né di riassunzione. L’udienza fissata per gli adempimenti di rito si è tenuta con la sola presenza del difensore dell’I.N.P.S., mentre nessuno è comparso per il ricorrente.
Su queste premesse il giudice dichiara l’estinzione del giudizio. Nulla dispone sulle spese. La decisione è adottata in composizione monocratica e integrata dalla disposizione di anonimizzazione ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.
Nota della Redazione
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