Danno all’immagine e applicazione retroattiva del criterio del doppio tangentizio (Corte dei Conti Sez. I App. n. 255 del 12.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità contabile per danno all’immagine della pubblica amministrazione, il criterio presuntivo di quantificazione di cui all’art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994, introdotto dall’art. 1, comma 62, legge n. 190/2012, si applica anche ai fatti commissivi anteriori alla sua entrata in vigore. Il discrimine temporale non è il tempus commissi delicti, ma il momento in cui si produce il pregiudizio all’ente, individuato nella sentenza penale irrevocabile di condanna e nel clamor fori. La presunzione del doppio della somma illecitamente percepita ha valore relativo, è superabile con prova contraria e costituisce un ragionevole criterio di valutazione del danno, già desumibile dall’art. 1226 cod. civ. Tale presunzione, se più favorevole al convenuto, opera retroattivamente.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio davanti alla Sezione giurisdizionale per la Regione Campania un assistente scientifico presso l’Ufficio per i Beni Archeologici, prospettando che costui, lasciando intendere che i tempi dei saggi archeologici e del rilascio dei pareri dipendessero dalla sua iniziativa, aveva indotto un privato a corrispondergli una somma per accelerare le attività di cantiere. Il fatto era stato accertato in sede penale con sentenza irrevocabile.

Il giudice di prime cure aveva condannato il convenuto al pagamento di euro 1.000,00 in favore del Ministero, liquidando il danno all’immagine nel doppio del danno patrimoniale, ai sensi dell’art. 1, comma 62, legge n. 190/2012, pur essendo la condotta anteriore all’entrata in vigore della legge. La Procura ha impugnato la sentenza, chiedendo la condanna per almeno euro 5.000,00 e sostenendo l’irretroattività della norma.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha dichiarato la contumacia dell’appellato, non costituitosi malgrado la regolarità delle notifiche, ai sensi dell’art. 93 del c.g.c.

Nel merito, la questione riguarda la quantificazione del danno all’immagine. Secondo l’appellante, la legge cd. Severino non sarebbe applicabile ai fatti anteriori e la sua azione avrebbe natura esclusivamente risarcitoria, non sanzionatoria. Il Collegio ha ritenuto la sentenza immune dalle censure.

Il percorso del giudice territoriale è condivisibile: la presunzione normativa di cui all’art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994, introdotta dall’art. 1, comma 62, legge n. 190/2012, costituisce un ragionevole criterio di valutazione del danno all’immagine, applicabile anche a fatti anteriori. Essa ha valore relativo ed è superabile con prova contraria.

La giurisprudenza contabile richiamata — Corte dei conti, Sez. II App. n. 183/2020, Sezioni Riunite n. 10/2013 e Corte conti, I Sez. App. n. 402/2022 — ha già ritenuto conforme a legge l’applicazione retroattiva del criterio, tenuto conto del valore relativo della presunzione e del fatto che, già prima del 2012, l’ammontare dell’illecita dazione costituiva criterio di quantificazione ex art. 1226 cod. civ.

Il Collegio ha poi valorizzato il completamento della fattispecie dannosa in epoca successiva all’entrata in vigore della legge, non rilevando la sola condotta, ma la produzione del pregiudizio espresso dal clamor fori. La pubblicizzazione sulla stampa locale è avvenuta nel 2015 e la sentenza penale è divenuta irrevocabile nel 2021. In tal senso depone anche la giurisprudenza di Sezione (Corte conti, I Sez. App. n. 22/2021 e n. 285/2021), secondo cui il discrimine è il momento del detrimento all’ente, coincidente con la sentenza irrevocabile e con il clamore sociale.

L’appello è stato pertanto rigettato e la sentenza di primo grado confermata, con nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1226 c.c.

Tutte le 732 sentenze sull'art. 1226 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *