Spese di rappresentanza per buffet natalizio addebitate all’economo (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 37 del 23.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le spese sostenute dall’economo per un buffet natalizio offerto ai dipendenti dell’ente non costituiscono spese di rappresentanza e non possono essere finanziate con la cassa economale. Esse non soddisfano un interesse istituzionale dell’Amministrazione verso la comunità, ma rispondono a un bisogno di coesione interna di carattere spiccatamente personalistico. Tali iniziative vanno finanziate con risorse private. Ne consegue l’irregolarità del conto e l’addebito dell’importo all’agente contabile, maggiorato degli interessi legali.
Il Fatto
La Procura regionale ha deferito al Collegio il conto giudiziale della gestione economale relativa all’esercizio 2020 del Comune di Ceglie Messapica, chiedendo la declaratoria di irregolarità del conto. Le criticità rilevate in istruttoria riguardano l’utilizzo della cassa economale per il pagamento di un buffet per gli auguri di Natale ai dipendenti.
L’economo, costituitosi personalmente, ha sostenuto che l’iniziativa rientrerebbe tra quelle che favoriscono la coesione interna e il benessere dei dipendenti, migliorando il clima di collaborazione. Ha inoltre invocato la modesta entità della spesa e il particolare momento storico, segnato dall’emergenza sanitaria, per cui il buffet sarebbe stato un modo per ringraziare il personale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama un orientamento consolidato, espresso dalle Sez. Giur. Molise, sentt. n. 14/2019, n. 11/2020 e n. 39/2020, dalla Sez. Giur. Liguria n. 37/2023, dalla Sez. I App. n. 192/2004 e n. 148/2018 e dalla Sez. App. Sicilia n. 116/2017, e ritiene di non doversene discostare.
La regola affermata è netta: questa tipologia di spese va finanziata per mezzo di risorse private. Le spese di rappresentanza dell’ente, infatti, sono quelle che l’Amministrazione sostiene per la propria presenza istituzionale presso la comunità. Il buffet natalizio non rientra in questa categoria.
Esso soddisfa un bisogno di coesione umana che attiene a fenomeni interni di carattere spiccatamente personalistico, estranei alla funzione istituzionale dell’ente. La circostanza che l’iniziativa possa favorire il clima aziendale non muta la qualificazione della spesa né ne consente l’imputazione alla cassa economale.
La Corte non attribuisce rilievo dirimente né alla modesta entità dell’esborso né al contesto dell’emergenza sanitaria, che restano argomenti privi di idoneità a giustificare l’utilizzo di denaro pubblico. In conclusione, il conto si appalesa irregolare e l’importo contestato va addebitato alla responsabilità del contabile, maggiorato degli interessi legali, con condanna dello stesso alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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