Estinzione del giudizio pensionistico per mancata comparizione delle parti (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 218 del 13.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti la mancata comparizione delle parti alle udienze determina l’estinzione del giudizio. Gli artt. 181 e 309 cod. proc. civ. costituiscono espressione di un principio generale applicabile a tale giudizio ai sensi dell’art. 7, comma 2, c.g.c. Il rinvio disposto ai sensi dell’art. 181, secondo comma, cod. proc. civ. non sana la contumacia quando nessuno compaia per le parti all’udienza successiva. La declaratoria di estinzione consegue automaticamente, senza necessità di ulteriore istanza di parte.

Il Fatto

La ricorrente ha adito la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia chiedendo il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico privilegiato di reversibilità. Il giudizio è iscritto al n. 37580 del registro di segreteria e vede convenuto l’I.N.P.S.

All’udienza del 9 ottobre 2024, rilevata la mancata comparizione della ricorrente, il giudice ha disposto il rinvio ex art. 181, secondo comma, cod. proc. civ. All’udienza successiva del 12 novembre 2024 nessuno è comparso per le parti, né per la ricorrente né per l’ente previdenziale.

La Motivazione della Corte

Il giudice monocratico rileva che la mancata comparizione di tutte le parti alle due udienze integrative impedisce l’esame del merito della domanda. La questione non riguarda il diritto sostanziale al trattamento pensionistico, ma la sorte processuale del ricorso in presenza di una contumacia bilaterale.

Il Collegio applica gli artt. 181 e 309 cod. proc. civ., qualificandoli come espressione di un principio generale operante nel giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti. Il rinvio è operato tramite l’art. 7, comma 2, c.g.c., che consente il richiamo delle norme processuali civili in quanto compatibili con il rito contabile.

La Corte richiama a sostegno della propria conclusione alcuni precedenti: la Corte dei conti, II^ Sez. Giur. App., 31 dicembre 2019, n. 517, e le decisioni della Sez. Giur. Puglia, n. 138/23 e n. 148/24. Da tali arresti si ricava la piena applicabilità dell’istituto dell’estinzione al processo pensionistico.

Il rinvio disposto ai sensi dell’art. 181, secondo comma, cod. proc. civ. all’udienza del 9 ottobre 2024 era diretto a consentire la prosecuzione del giudizio. La successiva mancata comparizione di tutte le parti ha però reso operativa la causa estintiva, senza che fosse necessaria alcuna ulteriore attività processuale.

Il giudice dichiara pertanto l’estinzione del giudizio. La decisione dispone altresì nulla sulle spese. Il provvedimento è stato adottato in composizione monocratica e depositato il 13 novembre 2024.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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