Rapporti finanziari tra unione di comuni ed enti aderenti e controlli (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 354 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le partite debitorie e creditorie non allineate derivanti dai rapporti tra unione di comuni ed enti partecipanti devono essere riconciliate in sede di rendiconto, con allegazione di un prospetto dimostrativo dei reciproci rapporti di debito e credito. Il corretto svolgimento del processo di programmazione e gestione, unito alla rappresentazione contabile trasparente e tempestiva nelle diverse fasi del bilancio dell’unione, garantisce la linearità dei rapporti tra gli enti ed evita il contenzioso sulla conciliazione. I soggetti cui compete l’organizzazione del sistema dei controlli sui servizi gestiti dall’unione sono individuati, oltre che negli amministratori presenti negli organi di governance direttamente coinvolti, nel segretario dell’ente, nel direttore generale laddove previsto, nei responsabili dei servizi e nelle unità di controllo laddove istituite.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune membro di un’unione di comuni ha formulato alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti una richiesta di parere articolata in cinque quesiti. Il Comune intendeva chiarire se il trasferimento delle quote di spesa all’unione potesse essere subordinato alla presentazione di una rendicontazione analitica comprovante l’effettivo sostenimento, la pertinenza e la congruità delle spese, e se il mero rinvio ai criteri di ripartizione statutari fosse sufficiente a legittimare la richiesta di pagamento.
Il Comune chiedeva inoltre se potesse esercitare un controllo sulla gestione dell’unione, se anomalie gestionali pregresse imponessero un obbligo rafforzato di trasparenza e se il proprio comportamento prudenziale integrasse un atto di amministrazione diligente a tutela degli equilibri di bilancio. La Sezione ha scrutinato i quesiti sotto i profili soggettivo e oggettivo di ammissibilità.
La Motivazione della Corte
La funzione consultiva è riconosciuta dall’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003. Sotto il profilo soggettivo la richiesta è ammissibile, essendo il Sindaco il soggetto legittimato a rappresentare l’ente ai sensi dell’art. 50, comma 2, TUEL. Sotto il profilo oggettivo i primi tre quesiti attengono alla materia della contabilità pubblica; il quarto e il quinto quesito sono invece dichiarati inammissibili, perché riferibili al più alla deontologia contabile.
La disciplina applicabile è quella dell’art. 32 del TUEL, che regola i rapporti finanziari tra unione e comuni e il sistema di governance. La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale secondo cui, nel settore della finanza pubblica allargata, le partite creditorie e debitorie tra enti pubblici devono essere rappresentate nei rispettivi bilanci in modo preciso, simmetrico, speculare e tempestivo (Corte cost. sentenze n. 252/2015 e n. 6/2019). La mancata riconciliazione dei crediti e dei debiti reciproci incide sugli equilibri di bilancio o ne pregiudica l’attendibilità.
La Sezione individua tre momenti essenziali dei rapporti finanziari. Nella fase di programmazione occorre individuare capitoli di bilancio speculari, con previsione dei fabbisogni e delle risorse da conferire. Nel corso dell’esercizio rileva l’allineamento delle poste reciproche, richiamando la deliberazione della Sezione Emilia-Romagna n. 212/2023/PRSP: l’iscrizione di residui attivi insussistenti o divergenti dai residui passivi dei comuni può generare un effetto domino sui bilanci. In sede di rendiconto si realizza l’allineamento definitivo, con variazioni di bilancio idonee a scongiurare debiti fuori bilancio occulti.
Quanto alla governance, la Corte osserva che il precetto dell’equilibrio, ai sensi degli artt. 147 e 147-quinquies TUEL, riguarda anche gli organismi gestionali esterni. Nell’unione, dove siedono gli stessi rappresentanti politici dei comuni associati, la governance è più stringente. I soggetti preposti all’organizzazione dei controlli interni sono quindi il segretario, il direttore generale, i responsabili dei servizi e le unità di controllo. L’art. 11, comma 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011 impone la riconciliazione delle partite entro il termine dell’esercizio.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.