Abrogazione della pensione privilegiata e decadenza INPS nel giudizio contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 209 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6 del D.L. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, ha abrogato gli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata, facendo salva la sola tutela del personale dei comparti sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. La disciplina transitoria non opera in favore del personale civile che abbia presentato la domanda dopo l’entrata in vigore del decreto e il cui rapporto di lavoro sia cessato senza collegamento causale o concausale con la patologia denunciata. Nel contenzioso pensionistico davanti alla Corte dei conti non trova applicazione la decadenza triennale dall’azione giudiziaria prevista dall’art. 47 del d.P.R. n. 639/1970, norma riferita all’ordinamento dell’assicurazione generale obbligatoria e alle controversie davanti al giudice ordinario.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente di un’amministrazione comunale e in quiescenza dal 31 dicembre 2011, aveva ottenuto in passato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità, con liquidazione dell’equo indennizzo e successivo aggravamento ascritto alla sesta categoria. Dopo il collocamento in pensione presentava, nel 2013, domanda di pensione privilegiata.
L’INPS respingeva la domanda richiamando l’avvenuta abrogazione degli istituti da parte del D.L. n. 201/2011; il reclamo amministrativo veniva a sua volta respinto. Il ricorrente agiva quindi davanti alla Corte dei conti per il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata e degli arretrati.
La Motivazione della Corte
Il giudice esamina anzitutto l’eccezione di decadenza dall’azione giudiziaria sollevata dall’INPS, respingendo l’opposta tesi del ricorrente sulla tardività della costituzione dell’ente. Il rinvio della prima udienza al 18 settembre 2025 ha, infatti, consentito alla difesa dell’Istituto una costituzione tempestiva.
Nel merito dell’eccezione, la Corte dà continuità alla prevalente giurisprudenza contabile: l’art. 47 del d.P.R. n. 639/1970 si riferisce all’ordinamento previdenziale dell’assicurazione generale obbligatoria e opera soltanto nelle controversie davanti al giudice ordinario, non nel giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti, regolato dal R.D. n. 1038/1933 e dalle leggi n. 19/1994, n. 639/1996 e n. 205/2000. Il richiamo a tale orientamento — espresso dalle sezioni regionali Umbria, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Basilicata e Calabria — assorbe l’ulteriore questione sulla natura sostanziale dell’istituto. L’eccezione è pertanto respinta.
Nel merito il ricorso è invece infondato. La Corte richiama l’art. 6 del D.L. n. 201/2011, che ha abrogato gli istituti dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata, mantenendoli unicamente per il personale dei comparti sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. Il ricorrente, appartenente al personale civile, non rientra in alcuna di tali categorie.
Quanto alla disciplina transitoria, restano salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto, quelli per cui non era ancora scaduto il termine di presentazione della domanda e quelli instaurabili d’ufficio per eventi anteriori. Il procedimento del ricorrente è però iniziato con la domanda di parte del 21.06.2013, dunque dopo il 6 dicembre 2011, e il rapporto di lavoro si è risolto il 31.12.2011 per dimissioni volontarie, senza collegamento causale o concausale con la patologia denunciata.
La domanda è quindi rigettata, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 600,00 oltre accessori di legge in favore dell’INPS.
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Nota della Redazione
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