Estinzione del giudizio pensionistico sospeso per mancata riassunzione (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 147 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico sospeso per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale, con assegnazione alle parti di un termine perentorio per la riassunzione, la mancata riassunzione nel termine determina l’estinzione del giudizio. L’estinzione consegue alla sopravvenuta definizione della questione da parte del Giudice delle leggi e all’inerzia delle parti, senza che assuma rilievo la sopravvenuta dichiarazione di carenza di interesse formulata dal ricorrente all’udienza di trattazione. In caso di estinzione, le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute, ai sensi dell’art. 111, comma 8, del codice della giustizia contabile.
Il Fatto
Con ricorso collettivo alcuni soggetti, già militari o appartenenti all’Arma dei Carabinieri, hanno adito la Sezione giurisdizionale regionale per ottenere la sospensione del giudizio e la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale relativa al meccanismo perequativo introdotto dall’art. 1, comma 309, legge n. 197/2022. I ricorrenti assumevano il contrasto della disciplina con gli artt. 3, 36 e 38 Cost., oltre che con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, e chiedevano in via subordinata la disapplicazione della norma.
L’Inps, costituitosi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza del ricorso, evidenziando l’elevato importo dei trattamenti erogati e di essersi limitato ad applicare la normativa vigente. La Sezione, con l’ordinanza n. 75 del 2025, ha sospeso il giudizio in attesa del vaglio di costituzionalità, assegnando alle parti il termine perentorio di tre mesi dalla pubblicazione della decisione in Gazzetta Ufficiale.
La Motivazione della Corte
Dopo la sospensione, le questioni oggetto del giudizio sono state decise dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 19/2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 19 febbraio 2025. Il Giudice ha quindi rilevato che le parti non avevano provveduto alla riassunzione del giudizio sospeso nel termine assegnato con la menzionata ordinanza.
Su tale presupposto la Sezione ha dichiarato l’estinzione del giudizio. Il percorso argomentativo è lineare: la sospensione è stata disposta per la rilevanza del giudizio di costituzionalità ai fini della decisione; definita la questione dal Giudice delle leggi, il processo poteva riprendere solo mediante l’impulso di parte; la mancata riassunzione nel termine perentorio preclude la prosecuzione e impone la declaratoria estintiva.
Non ha rilievo, in senso contrario, la sopravvenuta affermazione di carenza di interesse formulata dal ricorrente all’udienza del 20 novembre 2025, con contestuale richiesta di compensazione delle spese, alla quale la difesa dell’Inps ha dichiarato di prendere atto. Il Giudice non si è pronunciato nel merito, essendosi l’estinzione già verificatasi per effetto della mancata riassunzione.
Quanto alle spese, la Sezione ha richiamato l’art. 111, comma 8, del codice della giustizia contabile, disponendo che esse restino a carico delle parti che le hanno sostenute. Il Giudice ha infine ravvisato gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003, disponendo che la segreteria apponga l’annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel giudizio.
Nota della Redazione
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