Irregolarità del conto riassuntivo per mancata resa degli agenti (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 192 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce irregolarità del conto ai sensi dell’art. 149, comma 3, c.g.c. la mancata allegazione degli elementi documentali, sottoscritti e datati, atti a comprovare l’effettiva resa del conto da parte di ciascun agente incaricato della riscossione, ove l’amministrazione intenda avvalersi della facoltà di riunire le gestioni in un conto riassuntivo ex art. 140, comma 1, ultimo periodo, c.g.c. Il rapporto con i distributori esterni, ancorché qualificabile come conto riassuntivo, non esonera l’agente contabile principale dall’onere di dimostrare che ciascuna sotto-gestione ha reso il proprio conto: a tal fine non è sufficiente un’attività di controllo amministrativo interno, né prospetti di elaborazione unilaterali privi di sottoscrizione e data certa. L’obbligo del conto del consegnatario a materia ex art. 621, comma 7, R.D. n. 827/1924 non può essere assolto con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio formata ex post, a distanza di anni dalla gestione.
Il Fatto
Una Responsabile del Settore Patrimonio Montano, quale agente contabile incaricata della riscossione dei corrispettivi per il rilascio dei permessi di raccolta funghi, rendeva il conto giudiziale per l’esercizio 2019. Il Magistrato istruttore rilevava profili critici, tra cui la mancata presentazione dei conti giudiziali da parte dei ventuno distributori esterni incaricati della vendita, l’omessa rappresentazione della gestione a materia dei bollettari, anomalie nei riversamenti e l’assenza di rendicontazione periodica. L’agente contabile eccepiva la prevalenza della sostanza sulla forma, allegando prospetti analitici e una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
La Motivazione della Corte
La Corte dei Conti ha qualificato il rapporto con i distributori come riconducibile all’ipotesi del conto riassuntivo ex art. 140, comma 1, ultimo periodo, c.g.c., come sostenuto dalla difesa e dalla Procura. Tale qualificazione, tuttavia, non è da sola sufficiente a superare le irregolarità: l’amministrazione, avvalendosi di tale facoltà, deve comunque fornire a supporto gli elementi che attestino l’effettiva resa del conto da parte di ciascuna sotto-gestione, ovvero una rendicontazione formata e sottoscritta da ciascun incaricato.
Nel caso di specie, nessun distributore aveva presentato un conto giudiziale o un documento di rendicontazione a propria firma. I prospetti analitici prodotti in memoria, recanti annotazioni come “OK controllati”, costituivano mere elaborazioni interne dell’ufficio, prive di sottoscrizione e di data certa, non equiparabili a una resa del conto. Il conto e il prospetto riassuntivo, inoltre, non erano omogenei nei criteri di compilazione, essendo raffrontabili solo quanto al totale generale senza possibilità di riscontro infra-annuale.
Quanto alla gestione a materia dei titoli di raccolta, l’art. 621, comma 7, R.D. n. 827/1924 onera il consegnatario della presentazione del relativo conto, recante carico e scarico dei bollettari. La dichiarazione sostitutiva, formata a distanza di oltre sei anni e priva di riscontro documentale autonomo, non può equivalere alla resa del conto. Parimenti, l’assenza di rendicontazione periodica ha impedito il controllo in itinere, facendo emergere solo a fine esercizio errori di conteggio: euro 15,00 erroneamente esposti tra le riscossioni e euro 555,00 riferiti alla restituzione di una quota del deposito cauzionale, modalità non prevista dalla convenzione-tipo. La rigidità del Mod. 21 non è stata ritenuta idonea a giustificare l’irregolare esposizione.
La mancata allegazione della relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c., adempimento imputabile all’amministrazione, ha ulteriormente deposto per l’assenza di un adeguato presidio di verifica. Le criticità, nel loro complesso, hanno compromesso la completezza e attendibilità della rappresentazione contabile, conducendo alla declaratoria di irregolarità del conto ai sensi dell’art. 149, comma 3, c.g.c., senza condanna dell’agente.
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Nota della Redazione
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