Controllo sul bilancio dell’Azienda Ospedaliera perdite tetti di spesa tracciabilità pagamenti (Corte dei Conti Sez. contr. Basilicata n. 43 del 19.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’esercizio del controllo di legalità-regolarità sui bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.l. n. 174/2012, la Sezione regionale di controllo accerta lo squilibrio economico-finanziario e le irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri dell’ente. La tardiva adozione e approvazione del bilancio di esercizio, oltre i termini degli artt. 31 e 32 del d.lgs. n. 118/2011, integra grave irregolarità, compromettendo le funzioni informative e programmatorie del documento contabile. Il ripiano delle perdite mediante contributi regionali straordinari non assicura un ricavo ricorrente e non esonera l’azienda dal ristabilire stabilmente l’equilibrio di gestione. Il superamento del limite di spesa per il lavoro flessibile fissato dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 costituisce criticità gestionale, così come l’inosservanza degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti per le prestazioni rese in intramoenia.
Il Fatto
Il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Regionale ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo il bilancio di esercizio 2022, la relazione sulla gestione, le deliberazioni di approvazione e le relazioni del Collegio sindacale. Acquisito il questionario, il magistrato istruttore ha richiesto ulteriori elementi; l’Azienda ha risposto con nota del 21.10.2024, mentre il Presidente del Collegio sindacale non ha fornito alcun riscontro. La Sezione ha quindi esaminato le principali criticità emerse, con riserva di approfondimenti sui bilanci successivi.
Il bilancio risulta approvato dall’Azienda il 28.12.2023 e dalla Giunta regionale il 22.02.2024, con ritardi rispettivamente di 242 e 267 giorni rispetto ai termini di legge, in un contesto di perdita di esercizio e di reiterato squilibrio economico.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dal quadro dell’art. 1, comma 3, del d.l. n. 174/2012, che le attribuisce il controllo sui bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale, e dal comma 7, che ricollega all’accertamento di squilibri l’obbligo per l’amministrazione di adottare, entro sessanta giorni, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri, con il correlato potere interdittivo in caso di inottemperanza.
Il primo rilievo riguarda l’adozione tardiva del bilancio. La Sezione ricorda che gli artt. 31 e 32 del d.lgs. n. 118/2011 fissano al 30 aprile e al 31 maggio i termini per l’adozione da parte del direttore generale e per l’approvazione regionale. La giustificazione dell’Azienda, fondata sulla tempistica regionale di assegnazione delle risorse e sul principio di rappresentazione veritiera, non è condivisa: la tardiva approvazione costituisce grave irregolarità, poiché il bilancio è documento di rendicontazione e riferimento imprescindibile per la programmazione.
Sul piano economico, il bilancio 2022 chiude con una perdita ripianata da un contributo regionale straordinario per i costi energetici e, per la parte residua, dagli utili portati a nuovo. La Sezione prende atto delle controdeduzioni aziendali, ma ne rileva l’incoerenza con i principi contabili e l’attuale quadro di finanziamento. I finanziamenti regionali finalizzati al ripiano hanno carattere straordinario e non garantiscono un ricavo costante: permane l’esigenza di ristabilire in maniera duratura l’equilibrio, con fonti ricorrenti o azioni di razionalizzazione dei costi.
Quanto alla spesa per il personale, i rapporti a tempo determinato e le collaborazioni superano del 240% il limite del 50% della spesa 2009, imposto dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, qualificato come principio di coordinamento della finanza pubblica. Le argomentazioni aziendali sul diverso tetto regionale non offrono elementi di risposta; la Sezione ribadisce la grave criticità e sollecita l’immediato adeguamento.
Sul versante degli acquisti, la Sezione censura il ricorso improprio a proroghe contrattuali e a procedure negoziate per asserita infungibilità, istituti già oggetto di rilievi in precedenti controlli. Le proroghe tecniche, non verificabili quanto all’effettiva sussistenza dei presupposti, non possono divenire ammortizzatore di inefficienze di programmazione. Analogamente, il ricorso al contante per il 44,2% delle prestazioni in intramoenia, quasi interamente riferibile all’attività allargata, si pone in contraddizione con gli obblighi di tracciabilità e con le misure di prevenzione della corruzione programmate. La Sezione richiama l’azienda al rigoroso rispetto degli obblighi di tracciabilità di pagamenti e prenotazioni.
Su inventari, rimanenze, crediti verso la Regione e gestione delle ferie non godute, la Sezione invita l’Azienda a completare le attività di ricognizione e ad attivare un monitoraggio costante, con riserva di verifica nei controlli sui prossimi bilanci.
Nota della Redazione
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