Conto economale e approvazione per modesta entità della gestione (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 286 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto la mancata sottoscrizione del registro economale da parte dell’agente contabile e l’assenza di un formale provvedimento di parifica non integrano, di per sé, cause di improcedibilità, quando l’agente abbia operato secondo le modalità e le prassi predisposte dall’amministrazione di appartenenza. Il termine quinquennale di estinzione del giudizio decorre dal perfezionamento del deposito del conto mediante il sistema informativo, non dalla sottoscrizione digitale dell’estratto. Il conto può essere approvato, con discarico dell’agente, in ragione della modesta entità della gestione, restando fermo l’onere dell’amministrazione di dotarsi di un assetto regolamentare conforme ai principi della contabilità pubblica.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale di un’agente contabile, economo di un centro di ricerca universitario, per l’esercizio 2018. Con relazione di irregolarità il magistrato istruttore rilevava che il conto consisteva nella stampa del registro economale, trasmessa con copia digitale non autenticata e non sottoscritta, e segnalava la mancanza della sottoscrizione dell’agente e del provvedimento di parificazione, quali presupposti di procedibilità, oltre alla insufficiente rappresentazione delle operazioni.
La difesa eccepiva in via pregiudiziale l’estinzione del giudizio per decorso del termine quinquennale, assumendo il deposito del conto al 13.11.2019 e la relazione di irregolarità al 19.11.2024, e contestava ogni addebito, invocando in subordine l’approvazione del conto con discarico.
La Motivazione della Corte
La Sezione respinge l’eccezione di estinzione. Dai sistemi informativi risulta che la resa del conto è stata effettuata mediante il sistema SIRECO in data 19.11.2019, mentre la data del 13.11.2019 indicata dalla difesa coincide con la sola sottoscrizione digitale dell’estratto del registro. Poiché la relazione di deferimento è stata depositata il 19.11.2024, non ricorrono i presupposti dell’art. 150, comma 1, c.g.c., avendo il termine iniziato a decorrere dal deposito rituale e validamente interrotto.
Nel merito dei profili di improcedibilità, il Collegio osserva che il conto non è sottoscritto dall’agente, bensì dal direttore dell’area finanziaria, quale responsabile del procedimento. La prassi dell’Ateneo non prevedeva la sottoscrizione del registro da parte degli economi, né tale adempimento è mai stato richiesto; l’agente ha comunque sottoscritto la nota di trasmissione. La mancata sottoscrizione, pertanto, non osta alla procedibilità.
Quanto alla parifica, la Corte rileva che l’adozione del provvedimento è rimessa a un organo diverso dall’agente contabile. Il decreto attestante l’esito positivo della parificazione contabile dei conti del medesimo esercizio, pur riferito formalmente ad altro conto, è espressione di una prassi estensibile per identità di esercizio e di procedura. Il relativo adempimento resta estraneo alla sfera di responsabilità dell’agente.
La Sezione ricostruisce poi il quadro regolamentare, evidenziando l’assenza, per l’esercizio 2018, di una disciplina interna dettagliata del fondo economale e la dipendenza da prassi operative e dal gestionale informatico. Il registro non riportava i dati analitici, le causali erano generiche e i beneficiari spesso indicati come “soggetti diversi”. Tali criticità sono ascritte al sistema gestionale, non all’agente, che ha operato secondo le procedure definite dall’amministrazione.
Pertanto il conto, con uscite complessive di euro 339,03 a fronte di uno stanziamento iniziale di euro 1000,00, viene approvato con discarico dell’agente in ragione della modesta entità della gestione. Resta fermo l’onere dell’amministrazione di adottare un assetto regolamentare conforme ai principi della contabilità pubblica. La Corte respinge infine l’istanza di oscuramento dei dati, non specificata nei motivi e non sorretta da esigenze di tutela della reputazione.
Nota della Redazione
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