Controllo PNRR: ritardi attuativi e limitata capacità di spesa degli enti (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 49 del 28.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel controllo sulla gestione di cui all’art. 3, comma 4, della l. n. 20/1994, esercitato in materia di PNRR ai sensi dell’art. 7, comma 7, del d.l. n. 77/2021, la Corte dei conti valuta economicità, efficienza ed efficacia dell’acquisizione e dell’impiego delle risorse. Il controllo si svolge in corso di gestione, senza misure coercitive, ed è informato a criteri di cooperazione e coordinamento, con finalità di segnalazione tempestiva delle criticità e di suggerimento di misure correttive. La valutazione si appunta sul grado di avanzamento finanziario e procedurale dei progetti, assunto a indice della capacità amministrativa dei soggetti attuatori. Da una dinamica attuativa caratterizzata da impegni largamente inferiori al finanziamento disponibile e da pagamenti marginali rispetto alle risorse assegnate discende la necessità di raccomandazioni volte a rafforzare le strutture e a superare le rigidità esecutive.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Puglia ha approvato la relazione sull’attuazione al 31 dicembre 2024 dei progetti del PNRR e del Piano nazionale complementare riferiti ai comuni di significative dimensioni, ai comuni in piano di riequilibrio finanziario pluriennale e alla Regione Puglia.
L’indagine ha riguardato, quanto ai comuni di significative dimensioni, 823 progetti per oltre 2 miliardi di euro di finanziamento, e, quanto ai comuni in riequilibrio, 180 CUP a valere sul PNRR. La verifica è stata condotta sui dati scaricati dal sistema informativo ReGiS e integrati con specifiche richieste istruttorie, per saggiare la capacità degli enti di gestire i fondi, realizzare i progetti e contabilizzarli correttamente.
La Motivazione della Corte
Sul piano dei principi, la Sezione ricostruisce il fondamento del controllo. L’art. 7, comma 7, del d.l. n. 77/2021 attribuisce alla Corte dei conti il controllo sulla gestione ex art. 3, comma 4, della l. n. 20/1994, con valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia sull’impiego delle risorse PNRR. Il modello è quello del controllo concomitante, privo di effetti sanzionatori, orientato a identificare criticità anche future e a suggerire rimedi in modo collaborativo, lasciando agli enti la responsabilità delle correzioni.
Nel merito, l’analisi dei comuni di significative dimensioni evidenzia 823 CUP distribuiti tra le missioni, con gli impegni assunti al 57% del finanziamento totale e i pagamenti fermi al 9%. I progetti conclusi sono 86, pari al 10% del totale. La Sezione stigmatizza il disallineamento tra i dati caricati su ReGiS e la spesa effettiva, nonché la discrasia tra cronoprogramma procedurale e finanziario.
Per i comuni in riequilibrio, i 180 CUP mostrano pagamenti al 15,9% e impegni al 56,45%; quattro enti non hanno effettuato alcun pagamento. Sul fronte regionale, gli investimenti ferroviari presentano invece una migliore capacità di impegno, con pagamenti superiori alla media nazionale.
La Sezione rileva criticità di coordinamento nella governance regionale, avendo ricevuto dati non allineati tra la struttura di monitoraggio e il Dipartimento del Bilancio. Osserva altresì che il controllo, pur garantendo trasparenza, comporta un aggravio burocratico, moltiplicato dal passaggio alla piattaforma PA digitale per alcuni interventi di digitalizzazione.
La valutazione finale conferma progressi limitati e disomogenei, con una capacità di spesa inferiore alle attese. Da qui le raccomandazioni: potenziare le strutture amministrative, rafforzare il coordinamento regionale, definire con chiarezza i cronoprogrammi e formare i soggetti attuatori.
Nota della Redazione
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