Danno erariale da diploma falso con scomputo del vantaggio e condanna ridotta (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 169 del 14.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per danno erariale conseguente all’assunzione nel personale ATA in forza di un diploma falsamente dichiarato, il danno va parametrato alle retribuzioni corrisposte per il contratto ottenuto mediante le false dichiarazioni. Nella quantificazione occorre scomputare, ai sensi dell’art. 1, comma 1 bis, legge n. 20/1994, i vantaggi comunque conseguiti dalla pubblica amministrazione o dalla comunità amministrata, che non possono ridursi a zero quando le mansioni svolte siano semplici e non richiedano titoli di elevata specializzazione, purché non siano di per sé illecite e non risulti provata alcuna inadeguatezza o inadempienza del dipendente. La clausola di salvezza dell’art. 1, comma 1 bis, legge n. 20/1994 opera come norma speciale rispetto all’art. 2126, primo comma, cod. civ., con la conseguenza che il danno può essere equitativamente ridotto in misura pari al 50% della retribuzione lorda, ferma restando la valenza penale, disciplinare e civile della condotta mendace.
Il Fatto
La Procura regionale, informata dall’Ufficio scolastico per la Lombardia, ha citato in giudizio un soggetto che nel 2017 aveva presentato domanda di inserimento nella graduatoria del personale ATA di terza fascia, dichiarando il possesso della qualifica di operatore dei servizi sociali, asseritamente conseguita presso un istituto professionale con punteggio pieno. La domanda è stata accolta ed è stato stipulato un contratto a tempo determinato di supplenza annuale presso un istituto comprensivo, con decorrenza dal settembre 2018.
Dalle indagini sui diplomi rilasciati dall’istituto è emerso che la pergamena indicata nella domanda risultava assegnata ad altra persona e quindi oggetto di falsificazione. Il rapporto di lavoro è stato risolto anticipatamente nel dicembre 2018 e il convenuto è stato rinviato a giudizio penale per falso e truffa. La Procura ha chiesto il risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni corrisposte. Il convenuto non si è costituito.
La Motivazione della Corte
La Sezione dichiara in via preliminare la contumacia del convenuto, regolarmente notiziato. Nel merito ritiene fondata l’azione proposta dalla Procura regionale, sulla base della documentazione prodotta, dalla quale emerge che il diploma dichiarato nella domanda di assunzione, con i relativi estremi numerici, riguarda in realtà altra persona. Gli elementi convergono a dimostrare, secondo il grado di verosimiglianza del più probabile che non, che il titolo non è mai stato conseguito.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte condivide la prospettazione attorea secondo cui la condotta è sorretta dal dolo, consistente nella dichiarazione alla pubblica amministrazione del possesso di un diploma non corrispondente al vero, con la consapevolezza di non averne sostenuto le relative prove d’esame. Ciò che rileva, osserva il Collegio, è la mancanza del diploma dichiarato, a prescindere dalla sua falsità, elemento essenziale per la validità del contratto di lavoro con la pubblica amministrazione.
La Sezione richiama l’orientamento prevalente della giurisprudenza contabile, secondo cui in tali ipotesi si realizza una fattispecie di illiceità della causa che, ai sensi dell’art. 2126, primo comma, cod. civ., priva il lavoro prestato della relativa tutela, stante il contrasto con norme fondamentali dell’ordinamento. La prestazione resa in assenza del titolo prescritto non sarebbe espressiva della capacità richiesta e non arrecherebbe all’ente pubblico alcuna utilità.
Nel caso concreto, tuttavia, il Collegio applica i principi espressi in una recente pronuncia della stessa Sezione, che valorizza l’ampia formulazione dell’art. 1, comma 1 bis, legge n. 20/1994. Tale disposizione, qualificata come norma speciale, richiede lo scomputo dalla quantificazione del danno dei vantaggi comunque conseguiti dalla pubblica amministrazione o dalla comunità amministrata, evidenti quando si tratti di attività semplici e non altamente specialistiche. Il carattere minimale delle mansioni svolte — accoglienza e generica vigilanza degli alunni e pulizia dei locali — porta a valutarle come non del tutto inutili per l’istituto scolastico.
L’assenza di contestazioni sull’esecuzione della prestazione fornisce su base presuntiva la prova che il lavoro è stato regolarmente eseguito e che l’amministrazione ne ha tratto un’utilità. Tuttavia l’assenza del titolo non consente di valutare del tutto utile la prestazione: la Sezione ritiene equo quantificare tale utilità nel 50%. Poiché l’utilità è commisurabile alla retribuzione corrispondente, considerata al lordo degli oneri fiscali e contributivi, il danno è quantificato nel 50% della retribuzione lorda, pari a euro 2.658,85, somma comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza. Le spese di giudizio sono poste a carico del convenuto.
Nota della Redazione
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