Estinzione del giudizio di resa del conto per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 181 del 20.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di resa del conto, instaurato dalla Procura regionale ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, l’avvenuto deposito dei conti giudiziali da parte dell’agente contabile, con la relativa parifica e il parere dell’organo di revisione interna, determina l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Il procedimento di resa del conto, pur strumentale rispetto al giudizio di conto, ha natura giurisdizionale e si definisce con sentenza immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito dell’udienza. L’estinzione non preclude le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti, che restano riservate alla procedura di cui agli artt. 145 e ss. c.g.c.
Il Fatto
La Procura regionale ha chiesto al giudice monocratico designato di fissare un termine perentorio per la presentazione dei conti giudiziali da parte del tesoriere di un ente associativo senza scopo di lucro partecipato dal Comune di Ascoli Piceno. Il termine richiesto riguardava gli esercizi finanziari dal 2017 al 2021. La Procura ha contestualmente domandato l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 141, comma 6, del decreto legislativo n. 174/2016 per il caso di grave e ingiustificata omissione del deposito.
Con decreto n. 50/2024 il giudice ha fissato il termine per la resa del conto. Nella more, il Comune di Ascoli Piceno ha trasmesso, tramite l’applicativo DAeD, i conti in questione unitamente al provvedimento di parifica e approvazione e al parere dell’organo di revisione interna. La questione giunge così alla definizione davanti alla Sezione giurisdizionale.
La Motivazione della Corte
Il giudice rileva che i conti giudiziali depositati dall’agente contabile risultano parificati e corredati del parere dell’organo di revisione interno. Il quadro documentale è dunque completo rispetto alla finalità del procedimento di resa.
Nella camera di consiglio il Pubblico ministero ha concluso per l’estinzione del giudizio con successivo discarico dell’agente contabile. La richiesta tiene conto dell’intervenuto adempimento, che ha fatto venir meno l’interesse alla pronuncia sul termine.
La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità, segnatamente Cass. civ. sez. I, 21 marzo 2005, n. 6071, e la propria precedente pronuncia secondo cui il giudizio per resa di conto, pur strumentale rispetto al giudizio di conto vero e proprio, ha natura giurisdizionale. Tale natura si desume dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi e che ne determinano la definizione mediante sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di udienza (cfr. Sez. giurisdiz. Marche, 31 dicembre 2020, n. 198).
Da qui la conclusione: la forma di definizione non può variare a seconda del tipo di decreto che il giudice monocratico assuma, poiché l’art. 144 c.g.c. non prevede differenziazioni tra un decreto che accolga o rigetti il ricorso. Il giudizio va pertanto definito, ai sensi della medesima disposizione, con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.
Il giudice precisa che restano ferme e impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti, da svolgersi nell’ambito della procedura prevista dagli artt. 145 e ss. c.g.c. Quanto alle spese, non vi è luogo a provvedere in ragione della mancanza di contraddittorio nel giudizio per resa del conto. Gli atti sono rimessi al magistrato relatore dei conti giudiziali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.