Responsabilità erariale per fittizio rapporto di lavoro dell’assessore (Corte dei Conti Sez. III App. n. 4 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il danno erariale derivante dalla fittizia costituzione di un rapporto di lavoro privato è certo, concreto e attuale, e non è neutralizzato dalla mera possibilità teorica che l’amministrazione recuperi le somme indebitamente erogate. Il giudizio di responsabilità contabile è autonomo e parallelo rispetto all’azione civile e a iniziative di recupero restitutorio, con petitum e causa petendi del tutto distinti. La mancata costituzione di parte civile e la pretesa consapevolezza del fatto da parte dell’ente danneggiato costituiscono comportamenti successivi, inidonei a interrompere il nesso causale con la condotta illecita. Il patteggiamento pronunciato ai sensi dell’art. 444 c.p.p. non ha efficacia vincolante nel giudizio contabile e costituisce al più elemento liberamente apprezzabile dal giudice. L’art. 18 del d.P.R. n. 3/1957 fonda su un ordinamento pubblicistico peculiare l’obbligazione verso l’amministrazione, sicché il danno va integralmente addebitato in caso di dolo, senza esercizio del potere riduttivo.
Il Fatto
La Procura regionale aveva convenuto in giudizio un assessore comunale chiedendone la condanna al risarcimento del danno erariale per la fittizia costituzione di un rapporto di lavoro privato nel periodo di svolgimento del mandato. Secondo la ricostruzione requirente, l’uomo, nominato assessore, aveva comunicato al Comune l’assunzione presso una società con contratto a tempo indeterminato e, dopo pochi giorni, aveva chiesto alla stessa società il collocamento in aspettativa per il mandato elettivo, ottenendo il rimborso della contribuzione figurativa e della quota di accantonamento del TFR.
La Sezione giurisdizionale regionale, con sentenza n. 49 del 17 agosto 2022, aveva accolto integralmente la domanda risarcitoria, ritenendo provata sulla base di plurimi indizi gravi, precisi e concordanti la natura simulata del rapporto di lavoro. Avverso tale pronuncia l’assessore proponeva appello articolando quattro motivi di gravame, contestando in particolare l’attualità del danno e la quantificazione dello stesso.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti, Sezione Terza centrale d’appello, ha respinto tutti i motivi di gravame e confermato la sentenza di primo grado. Il collegio ha anzitutto rilevato come elemento dirimente la mancata contestazione, in sede di appello, della natura simulata del contratto di lavoro subordinato, circostanza che conferma l’accertamento della condotta dolosa finalizzata alla fittizia costituzione del rapporto.
Quanto al primo motivo, relativo alla pretesa assenza di attualità del danno, la Corte ha affermato la piena autonomia del giudizio di responsabilità contabile rispetto all’azione civile e alle iniziative di recupero della pubblica amministrazione. La possibilità teorica di recupero delle somme presso terzi non vale, di per sé, a neutralizzare il pregiudizio economico derivante dagli esborsi indebitamente effettuati. Il collegio ha richiamato il principio per cui le azioni sono autonome e parallele, sicché la giurisdizione contabile non è alternativa a quella civile ma concorrente.
Il secondo motivo è stato giudicato infondato e inconferente. La mancata costituzione di parte civile del Comune e la pretesa consapevolezza del fatto da parte dell’ente non costituiscono fatti idonei a scriminare la condotta illecita: si tratta di comportamenti esterni che si inseriscono in un post factum, che non incide sul nesso causale tra la condotta addebitata e l’avvenuto esborso di denaro pubblico.
Anche il terzo motivo è stato respinto. Il richiamo alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è apparso inconferente, poiché il patteggiamento, ai sensi dell’art. 444 e seguenti c.p.p., non ha efficacia vincolante nel giudizio contabile e costituisce al più un elemento liberamente apprezzabile. Nel caso di specie, l’accertamento trovava fondamento in un quadro indiziario grave, preciso e concordante, in virtù del principio di circolarità delle prove.
Infine, il motivo sulla quantificazione del danno è stato rigettato: il quantum è stato individuato sulla base di dati documentali oggettivi, come le ricevute del cassetto fiscale per la contribuzione INPS e il mandato di pagamento per la quota TFR, nonché sulla scorta della nota del segretario generale del Comune. Quanto alla richiesta di applicazione del potere riduttivo, la Corte ha escluso che esso possa operare in presenza di responsabilità dolosa, dovendosi il danno integralmente addebitare senza riduzioni.
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Nota della Redazione
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