Falsa dichiarazione di disponibilità dei terreni e decadenza dai contributi agricoli (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 262 del 20.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La falsa dichiarazione, resa sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, con cui l’agricoltore attesta la disponibilità giuridica di terreni in realtà non più nella sua sfera dominicale integra di per sé una condotta dolosa e fraudolenta, sufficiente a determinare l’integrale decadenza dai benefici e la restituzione dei contributi percepiti. In materia di contributi indiretti, tra l’amministrazione erogante e il beneficiario si instaura un rapporto di servizio di tipo funzionale, o anche solo di fatto, idoneo a radicare la giurisdizione della Corte dei conti. Nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile la prova può essere data per presunzioni, essendo sufficiente il grado di probabilità del “più probabile che non” e non il rigore dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
Il Fatto
Due coniugi acquirenti di terreni agricoli da un istituto pubblico con contratto di vendita a patto di riservato dominio subiscono una risoluzione autoritativa del contratto a seguito di un’interdittiva antimafia notificata nel maggio 2012. Ciò nonostante, dal 2015 al 2021 presentano domande di pagamento per contributi agricoli, dichiarando la disponibilità dei fondi. Nel gennaio 2018 concedono i medesimi terreni in comodato al figlio, che li inserisce nella propria azienda e percepisce ulteriori contributi per le campagne 2018-2021.
La Procura contabile cita i tre al risarcimento del danno erariale per indebita percezione delle somme erogate dall’organismo pagatore regionale. I genitori restano contumaci; il figlio si costituisce, eccependo la validità del comodato, la propria estraneità alle vicende familiari e la mancanza di prova del dolo.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla posizione dei coniugi contumaci. La risoluzione del contratto di vendita, intervenuta nel maggio 2012 e comunicata nei giorni immediatamente successivi, aveva fatto venire meno il titolo giuridico per la conduzione dei fondi. Il provvedimento amministrativo autoritativo, non sospeso dal giudice amministrativo, acquista efficacia con la comunicazione al destinatario ai sensi dell’art. 21-bis della legge n. 241/1990. La circostanza che la sentenza definitiva sia intervenuta solo nel 2022 non elide la perdurante validità ed efficacia del provvedimento. Né giova la tardiva trascrizione catastale, poiché il catasto non ha valore probatorio dei diritti reali.
La Corte rileva inoltre che una delle convenute, destinataria dell’interdittiva, non poteva accedere a pubbliche contribuzioni ai sensi del d.lgs. n. 159/2011. Anche a voler considerare la liberatoria prefettizia intervenuta nel gennaio 2019, la stessa ha continuato a dichiarare particelle di consistenza superiore all’ettaro oggetto del recesso, sicché permane l’antigiuridicità per le annualità 2019-2021. Il quadro fattuale, integrato dalla tempestività del comodato stipulato il 1° gennaio 2018, subito dopo la condanna al rilascio, dimostra il dolo dei coniugi.
Quanto al figlio, il Collegio osserva che la prova nel giudizio contabile amministrativo può essere data anche per presunzioni e che è sufficiente la probabilità del “più probabile che non”. Appare altamente improbabile che, in qualità di giovane laureato in Agraria, non fosse consapevole della vicenda giudiziaria. In ogni caso egli ha autocertificato la disponibilità giuridica dei terreni ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, e ciò integra di per sé condotta che comporta la decadenza dai benefici. Non esime dal rilievo che il comodante fosse privo della disponibilità giuridica: il dichiarante ha l’onere di accertare la titolarità in capo ai danti causa.
Quanto al danno, sussiste il rapporto di servizio funzionale o di fatto tra organismo pagatore e beneficiario, la condotta illecita, il dolo e il nesso causale. Il danno è pari all’intero importo degli aiuti erogati, quantificato in complessivi euro 321.883,29. La condanna è pronunciata a titolo solidale ai sensi dell’art. 1, comma 1-quinquies, l. n. 20/1994: euro 102.622,39 in solido tra i due coniugi per le annualità anteriori al comodato; euro 219.260,26 in solido tra tutti e tre per le annualità successive.
Nota della Redazione
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