Rigetto della pensione privilegiata per impossibilità di ricostruire il nesso causale (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 489 del 18.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata militare, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità presuppone la prova, anche mediante presunzioni, di un nesso causale tra l’infermità stessa e il servizio prestato. Quando il periodo di servizio sia di esigua durata e la documentazione sanitaria necessaria a ricostruire la genesi della patologia non sia più acquisibile per il notevole lasso di tempo intercorso per fatto dello stesso ricorrente, la domanda va respinta. L’onere probatorio grava sul ricorrente, non potendosi pretendere dall’Amministrazione la produzione di documentazione che essa non è tenuta a conservare. La mera dichiarazione tardiva e priva di riscontri oggettivi non integra prova del nesso causale, né legittima la rinnovazione dell’indagine tecnica.

Il Fatto

Il ricorrente, già militare, chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità consistente in esiti di frattura dello scafoide carpale destro evoluta in pseudoartrosi con limitazione funzionale, ai fini della pensione privilegiata ordinaria di 8^ categoria, Tab. A. Il Ministero della Difesa, con decreto n. 885 del 15.04.2021, aveva respinto l’istanza, recependo il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio che aveva escluso la dipendenza dell’infermità dal servizio.

Il ricorrente impugnava il decreto davanti alla Corte dei conti, contestando le valutazioni amministrative e sostenendo, in particolare, che la prescrizione di mantenere l’arto ingessato per 90 giorni avesse favorito l’insorgenza della patologia. Chiedeva, in via istruttoria, una consulenza tecnica medico-legale. L’Amministrazione resisteva, rilevando la preesistenza della lesione al momento dell’arruolamento, l’esiguità del servizio prestato e l’assenza di prova di fatti concreti di servizio causativi del danno.

La Motivazione della Corte

Il Giudice unico ha individuato l’oggetto del giudizio nel riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità ai fini della pensione privilegiata. Ha escluso che nel caso di specie emergesse quel minimo di elementi idonei a far sorgere il sospetto di una possibile valenza causale del servizio, prestato per soli 6 giorni lavorativi.

Dalla documentazione amministrativa non era risultato alcun infortunio traumatico occorso in servizio. La difesa del ricorrente, in violazione dell’art. 1697 c.c., non aveva prodotto alcun valido corredo probatorio a sostegno della correlazione tra la lesione e il servizio, limitandosi a richiamare affermazioni stereotipate sull’addestramento militare. Il Giudice ha osservato che i primi giorni di servizio sono ordinariamente dedicati ad attività amministrative e burocratiche propedeutiche all’addestramento vero e proprio.

In un siffatto contesto, il ricorrente avrebbe dovuto quanto meno specificare l’evento o la circostanza che avrebbe determinato la frattura. Nessuna valenza probatoria è stata riconosciuta alla dichiarazione resa dall’interessato solo in data 18.07.2025, priva di riscontri oggettivi e riferita a una caduta mai riscontrata e nuova rispetto alle circostanze del ricorso. Il Giudice ha altresì escluso che si potesse pretendere dall’Amministrazione la produzione di documentazione non tenuta a conservare, dato il notevole lasso di tempo intercorso, pur non essendo decorsa la decadenza dell’art. 169 comma 1 d.P.R. 1092/1973, secondo il principio fissato da SS.RR. n. 8/2001/QM.

L’unico profilo meritevole di considerazione era la possibile incidenza della prescrizione di mantenere il gesso per 90 giorni. Su questo punto il Giudice aveva disposto consulenza tecnica d’ufficio, ma il consulente aveva rinunciato all’incarico, rilevando la necessità di visionare le immagini radiografiche non presenti in atti. Disposta con ordinanza l’acquisizione a carico del ricorrente, la documentazione non era stata reperita, salvo la radiografia e il referto del 03.06.1982.

Preso atto della documentata impossibilità di acquisire la documentazione per il notevole lasso di tempo intercorso, il Giudice ha ritenuto che tale inerzia, per responsabilità dello stesso ricorrente, incida sul fondamento della pretesa. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese per la natura della causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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